15 Febbraio 2012
IL CAA COLDIRETTI INFORMA : TEMPO DI DOMANDE DI AIUTO

Durata impegni - Per la maggior parte dei produttori gli impegni quinquennali legati ai pagamenti agro ambientali sono terminati il 31 dicembre 2011. Quest’anno potranno sottoscrivere nuovi impegni agro ambientali per due annualità: 2012 e 2013. Per gli altri produttori con impegni non scaduti questi proseguono normalmente sino al quinto anno.
Contratti fieno letame - I produttori per i quali è scaduto l’impegno anche il contratto di scambio fieno letame ( CFL ) va stipulato ex novo. Va consegnato al CAA Coldiretti entro fine marzo.
Carico bestiame - I terreni utili al carico sono quelli inseriti al momento della domanda e non più come avveniva in passato quelli in consistenza al 31 luglio. I CFL validi sono solo quelli consegnati entro fine marzo al CAA. Il bestiame preso in considerazione è sempre quello presente in stalla il 31 marzo con l’età al 01 ottobre dell’anno precedente.
Terreni ammessi a premio i terreni ammessi a premio sono quelli inseriti al momento della presentazione della domanda. Terreni inseriti successivamente non originano più premio. Terreni eliminati successivamente alla presentazione della domanda originano uno scostamento. Per lo scostamento sino al 3% comporta il pagamento della superficie rimanente, per scostamenti tra il 3 % e il 25 %   il pagamento della superficie rimanete con sanzione, per scostamento tra il 25 % e il 50 % la bocciatura della domanda e, infine, scostamenti superiori al 50 % comportano la bocciatura della domanda e una sanzione pari all’importo da erogare.
Titoli di conduzione - A partire dal 2012 per l’inserimento di nuovi terreni non sono più ammessi come titoli di conduzione i contratti di affitto verbali e/o i comodati verbali. Vanno prodotti i contratti di affitto scritti i quali vanno registrati con le solite modalità. Allo stesso modo nel caso di comodato va prodotto il comodato scritto e registrato in quanto si tratta di caso d’uso. I contratti o comodati vanno stipulati anche con il coniuge, i parenti e i comproprietari. In caso di più proprietari il contratto o comodato deve essere firmato da tutti i proprietari o da uno di essi che all’interno del contratto/comodato dichiara di aver avuto l’autorizzazione da parte degli altri proprietari a sottoscrivere a nome di tutti il contratto.
Quanto detto sopra per le nuove particelle da inserire vale anche per i contratti o comodati rinnovati successivamente al 25 novembre 2011.  Man mano che i contratti verbali andranno in scadenza andranno rinnovati con contratto scritto.

Condizionalità – E’ stata approvata la nuova normativa Nazionale e siamo in attesa del recepimento a livello Regionale che speriamo apporti delle migliorie delle quali vi daremo conto non appena approvate. A partire dal 2012 vengono introdotte delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua nei quali sono vietate talune pratiche agricole:
a)      Concimi chimici azotati: La norma obbliga a mantenere una fascia tampone di almeno 5 o 10 metri, a seconda del tipo di corso d’acqua, dal ciglio dei corsi d’acqua.
b)      Letame: Obbligo di mantenere una fascia tampone di almeno 3, 5 o 10 metri, sempre a seconda del tipo di corso d’acqua, dal ciglio dei corsi d’acqua nel caso di utilizzo di letame.
c)      Liquame: Mantenere una fascia tampone di almeno 10 metri dal ciglio dei corsi d’acqua per l’utilizzo di liquame. 
d)      Utilizzo: La norma stabilisce che vada creata una fascia di non utilizzo agricolo per una fascia di 3 o 5 metri a seconda del tipo di corso d’acqua dal ciglio dei corsi d’acqua. Il decreto stabilisce che non  vale per i terreni inerbiti per tutto l’anno. Tale norma esclude pertanto i prati e i pascoli nonché le colture arboree ( frutteti vigneti ) esistenti al momento dell’entrata in vigore della norma.
e)      Collaudo mezzi irroratori - Già a partire dal 2009 tutti i produttori che aderiscono ai pagamenti agro ambientali sono tenuti, a far verificare il corretto funzionamento delle attrezzature per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari. Questa verifica va fatta da un tecnico o da una struttura specializzata. A controllo eseguito i tecnici devono rilasciare un attestato di conformità che va conservato ed esibito in caso di verifica. Le attrezzature vanno verificate per i soggetti che presentano domanda per il primo anno entro il 31 dicembre dell’anno in cui hanno presentato domanda per tutti gli altri la verifica andava fatta entro il 31 dicembre 2010.

I produttori che non aderiscono ai pagamenti agro ambientali sono al momento esonerati da tale obbligo. La verifica delle attrezzature per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari sarà obbligatoria per tutti i produttori agricoli entro dicembre 2016