Imposta municipale unica : A decorrere dal 2012 viene introdotta, in via sperimentale fino al 2014, in tutti i territori comunali una imposta municipale propria (Imp) dal 2015 entrerà a regime, diventano la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).
La base imponibile dell’imposta sarà applicata sul valore catastale degli immobili, calcolato in base a nuovi coefficienti di moltiplicazione. Per ottenere il valore, la rendita catastale di un appartamento dovrà essere moltiplicata non più per 115,5 o per 120, se si tratta di seconde case, ma per 160. L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3%; per abitazione principale da 0,2% a 0,4% e per i fabbricati rurali da 0,1% a 0,2%
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° anno di imposizione, rivalutato del 25% (legge 662/1996), un moltiplicatore pari a 120. Ricordiamo, come già detto che i terreni situati in zona montana sono esclusi dall’imposta.
Fabbricati rurali: I fabbricati rurali, ancora accatastati al Catasto Terreni, devono essere dichiararati, entro il 30/11/2012, al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali con categoria catastale D/10 o A/6 se hanno ancora i requisiti di ruralità, altrimenti con la categoria catastale che contraddistingue la tipologia del fabbricato.
Aumento contributivo lavoratori autonomi agricoli: Con effetto dal 1.1.2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo sono rideterminate secondo la tabella seguente:
| Tabella B - Aliquote di finanziamento Zona normale |
Zona svantaggiata |
||||||
| Maggiore di 21 anni |
Minore di 21 anni |
Maggiore di 21anni |
Minore di 21 anni |
||||
| 2012 |
20,6% |
18,4% |
17,7% |
14,0% |
|||
| 2013 |
20,9% |
19,0% |
18,1% |
15,0% |
|||
| 2014 |
21,2% |
19,6% |
18,5% |
16,0% |
|||
| 2015 |
21,5% |
20,2% |
18,9% |
17,0% |
|||
| 2016 |
21,8% |
20,8% |
19,3% |
18,0% |
|||
| 2017 |
22% |
21,4% |
19,7% |
19,0% |
|||
| dal 2018 |
22,0% |
22,0% |
20,0% |
20,0% |
|||
Tabella C
| Aliquote di computo Anni |
Aliquota di computo |
| 2012 |
20,6% |
| 2013 |
20,9% |
| 2014 |
21,2 % |
| 2015 |
21,5% |
| 2016 |
21,8% |
| 2017 |
22,0% |
| dal 2018 |
22,0% |
Gli aumenti di aliquota, rispetto ai valori attuali (2011: maggiori di 21 anni zone normali: 20,30% e zone svantaggiate: 17,30% – minori di 21 anni zone normali: 17,80 e zone svantaggiate: 12,80%) vanno da un minimo di +1,70% (maggiori di 21 anni nelle zone normali) ad un massimo di +7,20% (minori di 21 anni delle zone svantaggiate).
Trattamenti pensionistici e altre misure di rilievo previdenziale
Pro-rata. Viene esteso a tutti i lavoratori il sistema pro-rata, nel senso che anche i soggetti a cui si dovrebbe applicare il sistema di calcolo interamente retributivo, ai sensi della legge n.335/1995 (più di 18 anni al 31.12.1995), avranno la quota di pensione maturata dal 1.1.2012 in poi calcolata secondo il sistema contributivo. Se il calcolo contributivo è più favorevole, la liquidazione della pensione non può comunque risultare superiore a quella derivante dall’applicazione delle regole previgenti (retributivo integrale).
Certezza diritti per requisiti di accesso. Chi maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della entrata in vigore del Decreto, consegue il diritto alla pensione secondo la precedente normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Nuove pensioni. A decorrere dal 1.1.2012 per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione da tale data, le pensioni saranno denominate soltanto Pensioni di vecchiaia ordinaria e Pensione anticipata, secondo i seguenti requisiti.
Pensioni di vecchiaia ordinaria Requisiti anagrafici dal 2012 Donne dipendenti del settore privato: (AGO e forme sostitutive): 62 anni nel 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1.1.2014, 65anni dal 1.1.2016, 66 anni dal 1.1.2018 (attualmente: 60 anni).
Donne autonome settore privato e Gestione separata: 63 anni e 6 mesi nel 2012, 64 anni e 6 mesi nel 2014, 65 anni e 6 mesi nel 2016, 66 anni dal 2018 (attualmente: 60 anni).
Uomini dipendenti settore privato e donne dipendenti settore pubblico: 66 anni (anziché 65 anni).
Uomini autonomi (AGO e gestione separata): 66 anni.
Anzianità contributiva minima dal 2012: 20 anni di contributi, però per i soggetti assicurati a partire dal 1.1.1996 l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1.5 volte l’importo del trattamento minimo. Si prescinda da questo importo minimo soltanto se l’età anagrafica è di almeno 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima di 5 anni.
Pensione anticipata. Non esiste più, per chi matura i requisiti dal 2012, la pensione di anzianità (quote, date dalla somma di età anagrafica e requisiti contributivi) ma soltanto la pensione maturata con un minimo di anzianità contributiva pari a:
nel 2012: 42 anni e 1 mese
nel 2013: 42 anni e 2 mesi per gli uomini, 41 anni e 2 mesi per le donne,
dal 2014: 42 anni e 3 mesi per gli uomini, 41 anni e 3 mesi per le donne.
Se si accede a tale tipologia di pensione prima dei 62 anni di età, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate nel periodo precedente al 2012, viene applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età.
Assegno sociale : A decorrere dal 1.1.2018 l’età minima sarà di 66 anni.
Aspettativa di vita.: Restano comunque vigenti le disposizioni riguardanti l’incremento dell’età anagrafica secondo il criterio dell’aspettativa di vita (3 mesi in più dal 2013, 4 mesi in più dal 2016 e comunque a cadenza triennale, sulla base delle rilevazioni ISTAT), che vengono inoltre modificate estendendole a chi va in pensione con più di 40 anni (prima esclusi) e riferendo l’incremento non solo all’età anagrafica ma anche ai requisiti contributivi.
Finestre di uscita. Per chi matura i requisiti per il pensionamento dal 2012 non si applica più la normativa sulle finestre d’uscita, introdotta dalla legge n.122/2011 per la generalità dei lavoratori, ed estesa al personale della scuola con la legge n.148/2011.
Coefficienti di trasformazione. Si prevede la estensione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, co. 6, legge n. 335/1995, a partire dal 1° gennaio 2013, anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, adeguabile in base alle aspettative di incremento della speranza di vita;
Esenzioni. Non si applicano le nuove disposizioni a coloro che:
1. Maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011
2. Ai seguenti soggetti, ancorché MATURINO i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011:
A) Lavoratrici che optano per il sistema contributivo (regime sperimentale fino al 2015)
B) Lavoratori in mobilità e lavoratori con assegno di sostegno al reddito (accordi stipulati entro il 31.10.2011) e lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.10.2011, nei limiti di 50.000 beneficiari; lavoratori che al 31.10.2011 hanno in corso l’esonero dal servizio di cui all’art.72, comma 1, legge n.133/2008. Si provvede al monitoraggio dei potenziali beneficiari sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero.
Lavori usuranti. Vengono modificate le misure a favore dei lavoratori soggetti ad attività usuranti, che restano limitate al 2011 nella misura prevista dal D.Lgs.n.67/2011, mentre dal 2012 sono previste in modo ridotto.
Totalizzazioni. Non è più necessario aver maturato almeno 3 anni di contributi in ciascuna gestione previdenziale coinvolta nella totalizzazione.
Contributo solidarietà fondi speciali. E’ imposto un contributo di solidarietà, variabile tra lo 0,3% e l’1% sui pensionati dei fondi speciali INPS (Trasporti, elettrici, telefonici, Inpdai, Volo) e sui lavoratori (0,5%), a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017. Sono esentate le pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo e quelle di inabilità e invalidità.
Aumento contributivo lavoratori autonomi. Con effetto dal 1.1.2012:
Artigiani e Commercianti: aliquote contributive pensionistiche incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%.
Gestione lavoratori autonomi agricoli: – aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo sono rideterminate secondo la tabella sopra richiamata.
Rivalutazione. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012 e 2013, è riconosciuta esclusivamente a quelli di importo complessivo fino ad una volta il trattamento minimo, nella misura del 100% e a quelli di importo fino a 2 volte il TM nella misura del 50%.
Introduzione dell’isee per la concessione dei benefici assistenziali
Emanazione di un decreto entro il 31 maggio 2012 con la rideterminazione dei criteri per calcolare la ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nel senso di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia e della percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale. Si individueranno le provvidenze di natura assistenziale che dal 1/1/2013 non potranno più essere riconosciute a soggetti in possesso di un Isee superiore ad una determinata soglia.
Abrogazione trattamenti di privilegio settore pubblico impiego Sono abrogati: l’equo indennizzo, la pensione privilegiata, accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. La nuova disposizione non si applica: 1) ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico; 2) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed ai procedimenti per i quali, a tale data, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda.
Soppressione enti previdenziali L’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla entrata in vigore del decreto e le relative funzioni sono attribuite all’INPS.
Di conseguenza il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS sarà integrato di 6 rappresentanti, con decreto del Ministro del lavoro, per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi.
Misure di carattere bancario
Limite all’utilizzo del denaro contante Dal 6/12/2011 è stato ridotto da euro 2.500 ad euro 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
Pensioni e stipendi maggiori di 1.000 euro le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo superiore a 1.000 euro, corrisposto in via continuativa a prestatori d’opera da parte della Pubblica Amministrazione non possono più essere effettuati con l’utilizzo di denaro contante
Movimentazioni dei conti correnti A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari (tra cui le Banche) sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l’importo delle operazioni, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad euro 1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.
Imposta straordinaria sulle attività scudate A decorrere dall’anno 2011 è dovuta un’imposta di bollo speciale annuale straordinaria sulle attività finanziarie ancora segretate che sono state oggetto di emersione (c.d. scudo)
Bollo su estratti conto E’ dovuta un’imposta di bollo sugli estratti conto (euro 34,20 per le persone fisiche ed euro 100,00 per gli altri soggetti). In caso di persona fisica l’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore ad euro 5.000
Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari E’ previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinato in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell’affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
In caso di sconfinamento per assenza di affidamento o superamento del limite di fido è applicabile una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto (non in percentuale) ed un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento.
E’ prevista la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi ai precedenti: tale nullità non si estende al contratto.
Altre misure fiscali
Aumento aliquota IVA E’ previsto, a decorrere dal 1/10/2012, l’incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. Dal 1/1/2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate di 0,5%
Deducibilità dell’IRAP E’ ammesso in deduzione ai fini IRES e IRPEF un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. La disposizione si applica a decorrere dal 2012.
Detrazione del 36% e del 55% Finalmente, dopo anni di continue proroghe, la detrazione fiscale del 36% sugli interventi di recupero edilizio diventa a regime e non più prorogata di volta in volta.
Purtroppo, invece la detrazione del 55%, relativa alle spese di risparmio energetico, è stata soltano prorogata per tutto il 2012.
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES) A decorrere dal 1/1/2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tres) cha va a sostituire la Tarsu e la Tia.
Addizionale Irpef regionale A decorrere dall’anno d’imposta 2011 viene aumentata l’aliquota di base dell’addizionale regionale Irpef da 0,9% a 1,23%.
Bollo auto Dal 1/1/2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica viene inasprita ed è pari a euro 20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.
Imposta sugli immobili detenuti all’estero A decorrere dall’anno di imposta 2011 è dovuta, da parte delle persone fisiche residenti, un’imposta sul valore degli immobili ubicati all’estero ed a qualsiasi uso destinati
Canone Rai Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione e ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello relativo alle dichiarazione dei redditi.
Ulteriori norme per il contrasto all’evasione L’Inps è tenuta a fornire all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza i dati di coloro che sono destinatari di prestazioni socio-assistenziali ai fini dell’effettuazione dei controlli sui redditi.