21 Novembre 2014
EPACA INFORMA: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il diritto alla disoccupazione agricola è determinato da:
1. Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l’anno di competenza (2014), per minimo di 1 giornata;
2. Due anni di anzianità assicurativa (contro la disoccupazione involontaria) maturato o con l’iscrizione per due anni negli elenchi agricoli o con l’iscrizione nell’anno di competenza e con un contributo da lavoro non agricolo accreditato al 1°gennaio dell’anno precedente quello di competenza;
3. Almeno 102 contributi giornalieri contro la disoccupazione involontaria, da ricercarsi nell’anno di competenza (2014) e nell’anno precedente (2013), per attività lavorativa dipendente agricola e non agricola (il lavoro agricolo deve essere comunque prevalente nell’anno ovvero nel biennio).
Nel caso di occupazione sia agricola che extra agricola, è opportuno presentare domanda di Aspi/MiniASpI alla cessazione di ogni periodo di attività extra agricola e domanda di disoccupazione agricola nel primo trimestre dell’anno successivo onde evitare di perdere l’indennizzo.
Le giornate indennizzabili sono pari a quelle lavorate entro il limite massimo della capienza annua. Non vengono indennizzati i periodi già eventualmente pagati come malattia, maternità, infortunio. N.B. Nel caso di soggiorno in paesi extracomunitari per più di 90 giorni non vengono pagati i periodi trascorsi all’estero, se invece il soggiorno è inferiore ai 90 giorni non ci sono penalizzazioni.
L’importo della disoccupazione è pari al 40% del salario medio giornaliero. Dall’importo spettante viene detratto il 9% (su un massimo di 150 gg. di indennità) come contributo di solidarietà.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato, che non lavorano tutto l’anno, la misura dell’indennità è pari al 30%, senza il contributo di solidarietà.
L’ Assegno al Nucleo Familiare spetta sia agli Operai agricoli a tempo determinato, in questo caso l’assegno viene liquidato dall’INPS a seguito di apposita domanda, sia agli Operai agricoli a tempo indeterminato in questo caso l’assegno va chiesto al datore di lavoro.

La domanda all’INPS di Disoccupazione e/o di Assegno familiare per l’anno di competenza 2014 dovrà essere inoltrata in via telematica nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2015 e il 31 marzo 2015. Per la sola domanda di Assegno familiare non ci sono limiti se non quelli della prescrizione quinquennale. Naturalmente il patronato EPACA, sia nella sede provinciale che negli uffici di zona, è disponibile sia per fornire la dovuta consulenza che per la presentazione, in via telematica, delle domande, il tutto in forma del tutto gratuita e per tutti i cittadini.
A tale proposito al fine di semplificare le operazioni di compilazione delle domande invitiamo coloro che volessero usufruire della nostra consulenza a presentarsi con la seguente documentazione:
Per la disoccupazione agricola :
1. documento d’identità ( carta d’identità o permesso di soggiorno);
2. passaporto per gli extracomunitari;
3. periodi di permanenza in paesi extracomunitari nel caso di soggiorni all’estero;
4. talloncino IBAN rilasciato da banca/posta per l’accredito della prestazione ;
Per gli assegni familiari:
1. dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia;
2. data del matrimonio;
3. redditi per gli anni 2012 e 2013 (cud. 2013, cud. 2014, 730/2013, 730/2014, mod. unico 2013, mod. unico 2014)