Con recente circolare l’INAIL ha, proprio per i motivi di cui sopra, diramando una nota di chiarimento sulla tutela degli eventi infortunistici occorsi al coltivatore diretto nello svolgimento di :
• di attività “imprenditoriali”;
• di attività inerenti il soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
Fino a poco tempo fa la legislazione e le relative disposizioni applicative, prevedevano che la protezione assicurativa contro gli infortuni, riguardava esclusivamente le attività che vengono svolte “manualmente” escludendo, quindi, dalla tutela tutte le altre attività “non manuali”.
Ora l’NAIL, alla luce delle numerose sentenze della Corte Costituzionale emanate nel corso degli anni, ha modificato questa posizione prevedendo nuovi criteri di valutazione degli eventi infortunistici.
Vengono, pertanto, introdotti tre ulteriori e nuovi ambiti sui quali interviene la tutela dell’INAIL per i lavoratori agricoli, dipendenti ed autonomi, rispetto al tradizionale “lavoro manuale” :
1. infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse ai sensi art 2135 c.c.;
2. infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole;
3. infortuni avvenuti nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo.
Nel dettaglio:
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI E ACQUISTO BENI/PRODOTTI NECESSARI PER LA PRODUZIONE
La tutela degli infortuni in itinere oltre ad intervenire quando ci si sposta fra una unità operativa ed un’altra ( es. dall’azienda di fondo valle vado in alpeggio, o da un frutteto vado ad un altro percorrendo una strada pubblica) interviene anche in caso di spostamento del lavoratore per acquistare e/o vendere beni direttamente necessari per la produzione.
AUTOCONSUMO PRODOTTI
Per quanto riguarda la tutela degli infortuni occorsi durante attività svolte unicamente per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari, anche la giurisprudenza si è attestata sul principio secondo il quale l’attività agricola di produzione è tutelata indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti.
Al riguardo, il discrimine rilevante ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio è rappresentato dalla distinzione tra attività di produzione e attività di trasformazione dei prodotti.
Infatti, la prima rientra comunque nell’ambito della tutela, mentre la seconda è oggetto di copertura soltanto se caratterizzata dall’imprenditorialità intesa come destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece, ritenere esclusa se destinata ad uso personale.
A titolo di esempio, citiamo il caso di un agricoltore che alleva uno o più bovini: l’attività di allevamento è tutelata, senza che abbia rilevanza la destinazione tra animali destinati all’alienazione e animali destinati al consumo personale.
Una volta che sia stato, però, individuato il capo destinato al consumo personale, l’attività di trasformazione delle carni non è tutelata, essendo venuta meno ogni concessione, sia pur indiretta, con l’attività protetta.
Viene pertanto esclusa l’indennizzabilità dell’evento che si sia verificato mentre l’agricoltore stava trattando parte di un bovino da destinare ad uso domestico.
TRASPORTO DOCUMENTAZIONE PER LA CONTABILITA’
L’indennizzo di un infortunio di un agricoltore occorso mentre stava trasportando documentazione presso l’ufficio della Coldiretti, del commercialista, della banca, ecc., quindi, al di fuori di ogni contesto produttivo, è stato, in questi ultimi anni, una delle questioni di maggiore dibattito e contenzioso.
Ora, l’INAIL ha chiarito che l’indennizzo dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo, che sta svolgendo una attività finalizzata alla consegna di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile non è riconosciuto.
Questo perché, secondo l’interpretazione dell’INAIL, i momenti della denuncia, della tenuta e della contabilizzazione dei guadagni derivanti dall’esercizio dell’attività agricola (a fini fiscali, creditizi,del risparmio, ecc.), che pur rilevano inscindibilmente con l’attività di gestione imprenditoriale dell’agricoltura, non hanno alcun collegamento materiale con l’attività agricola strettamente intesa, esistendo solo un legame soggettivo puramente accidentale.
Infine vi invitiamo, quando avete un infortunio, a presentarvi presso i Nostri uffici sia di Zona che provinciale per la presentazione della denuncia di infortunio che ricordiamo, va presentata entro 2 gg. dall’infortunio onde evitare pesanti sanzioni che possono superare i 5000 euro. L’Epaca fornisce inoltre in modo del tutto gratuito assistenza sia alla compilazione delle varie domande anche consulenza medica per la valutazione degli indennizzi da parte dell’INAIL.
Cogliamo infine l’occasione per ricordare che l’INAIL ai coltivatori riconosce anche le malattie professionali ossia quelle malattie come asme da fieno/polveri, tunnel carpale ecc.ecc.