L’INAIL con la circolare 92-2015, ricorda che dal 23 dicembre 2015 è stata abolita la tenuta del registro infortuni, ex art. 21, comma 4 D.Lgs. 151/2015, nulla mutando rispetto agli obblighi di denuncia degli infortuni che deve essere sempre eseguita dal lavoratore autonomo per sé stesso e per i familiari iscritti e dal datore di lavoro per i dipendenti entro 48 ore dall’evento o da quando il datore ne è venuto a conoscenza. L’Istituto mette a disposizione il “cruscotto infortuni”, quale strumento informatico a disposizione degli organi di vigilanza al fine della consultazione degli infortuni occorsi dal 23 dicembre 2015.
Resta del tutto evidente che, gli infortuni occorsi fino al 22 dicembre 2015 saranno consultabili dagli organi di vigilanza nell’abrogato registro che, deve essere conservato per 4 anni dall’ultima registrazione. L’inosservanza delle disposizioni sulla istituzione, tenuta e conservazione del registro infortuni è punita con la sanzione amministrativa da 2.828,00 a 16.977,00 euro (art. 53 D.Lgs. 81/2008, aumentata del 9,60% dal D.L. 76/2013) Il servizio datori di lavoro Coldiretti e il patronato EPACA sono a disposizione dell’utenza.
18 Gennaio 2016
INFORTUNI SUL LAVORO : ATTENZIONE ABOLITO IL REGISTRO NON LA DENUNCIA