26 Maggio 2017
LAVORO: ATTENZIONE ALLE REGOLE SULLE ASSUNZIONI

LE PRINCIPALI REGOLE : L’imprenditore agricolo che, per la prima volta, intende assumere personale dovrà – in maniera preliminare – presentare tramite i nostri uffici – la denuncia aziendale all’INPS e all’INAIL e l’autorizzazione alla tenuta e stampa del Libri unico del Lavoro. Le assunzioni vanno comunicate al Centro per l’Impiego entro le ore 24 del giorni antecedente all’inizio della attività. A nulla rilevano eventuali giornate festive o di domenica. Si dovrà – contestualmente – consegnare al lavoratore la lettera di assunzione. Con cadenza mensile il datore di lavoro dovrà poi redigere la busta paga e il Libro Unico. Quest’ultimo, vidimato e numerato dall’INAIL conterrà il numero di autorizzazione, la data e l’ora di stampa, tutti i dati retributivi e contributivi, i dati fiscali, il numero delle giornate effettivamente lavorate dal dipendente. L’aggiornamento ( con la relativa stampa) del Libro Unico dovrà essere alla fine del mese successivo a quello di riferimento ( gennaio a febbraio e così via). A seguito della elaborazione della busta paga dovranno poi essere corrisposti i pagamenti del salario secondo quanto previsto dalla contrattazione in vigore. Attraverso la busta paga si determina anche l’imposta a carico del lavoratore che dovrà essere versata all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. I contributi previdenziali vergono versati, invece, a cadenza trimestrale previa presentazione all’INPS della denuncia DMAG, che contiene sia il numero delle giornate che le retribuzioni nel trimestre in esame.
Al termine del rapporto di lavoro, se il lavoro termina effettivamente nella giornata già prevista al momento dell’assunzione, non si dovrà comunicare nulla agli enti competenti mentre, se la data dell’effettivo licenziamento è invece diversa dal previsto dovrà essere eseguita la relativa comunicazione entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Ricordiamo, infine, che dallo scorso anno la normativa sulle dimissioni è cambiata e che le stesse devono essere comunicate il via telematica alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
LAVORO NERO e MAXI SANZIONI : Le sanzioni che possono essere applicate in caso di rilevanza di “lavoro nero” da parte degli organismi di vigilanza sono le seguenti:
- Da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- Da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego da trentuno a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- Da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego oltre sessantuno giorni di effettivo lavoro;
A seguito di regolarizzazione del rapporto eseguito da accertamento viene ammesso il pagamento del minimo previsto in presenza di assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno tre mesi. Qualora il lavoratore sia extracomunitario e non sia in possesso di permesso di soggiorno o in presenza di lavoratore minore l’applicazione della sanzione minima non è prevista, anzi, viene aumentata del 20%, oltre alla eventuale rilevanza penale.
Il mancato versamento dei contributi previdenziali trattenuti al lavoratore prevede la sanzione penale qualora l’importo dei contributi omessi sia superiore ai 10mila euro annui. Al di sotto di tale soglia la sanzione amministrativa va da 10mila a 50mila euro. La sanzione non è dovuta se la posizione viene completamente sanata entro tre mesi dalla contestazione.
VOUCHER : Come noto, a marzo di quest’anno, il Governo ha approvato la fine dell’utilizzo dei Voucher. Fino al 31 Dicembre 2017 (c.d. periodo transitorio) resta ferma la previgente normativa solamente per l’utilizzo dei buoni per lavoro accessorio già acquistati alla data di entrata in vigore della suddetta legge. I voucher quindi, dopo essere stati fortemente limitati nel settore per cui erano stati ideati (ricordiamo infatti che l’Agricoltura era l’unico settore per il quale esistevano restrizioni nell’utilizzo dello strumento), sono stati definitivamente abrogati, creando un notevole disagio per tutte le aziende agricole impegnate per esempio nella raccolta dei prodotti, ma non solo. Si penalizza così l’unico settore in cui non si era registrato un abuso dello strumento (in agricoltura, nei primi 6 mesi del 2016, i voucher utilizzati corrispondono all’ 1,09% del totale…). Occorre individuare immediatamente uno strumento ad hoc che sostituisca i voucher, tenendo conto (finalmente) delle specifiche caratteristiche del lavoro agricolo. A tal proposito Coldiretti si è già mossa per porre in essere una serie di azioni politiche finalizzate a recuperare quanto prima l’impatto generato dall’abrogazione dell’istituto.
LA SICUREZZA : Ricordiamo, ancora una volta, come le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro siamo molto rigide e il mancato rispetto delle stesse sia subordinato a sanzioni molto elevate e, se del caso, anche a procedure di carattere penale.
SCAMBIO DI MANODOPERA E LAVORO DI PARENTI : E’ consentito il lavoro – meramente occasionale, di breve periodo e gratuito - tra parenti e affini sino al quarto grado – compreso il coniuge – del coltivatore diretto. Inoltre il Codice Civile e gli Usi della Valle d’Aosta prevedono la possibilità di scambio di mano d’opera tra piccoli imprenditori agricoli sempre, naturalmente, per lavorazioni temporanee, limitate e gratuite.