La fattura elettronica, dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria anche per i produttori agricoli e gli imprenditori delle aziende agricole. I soggetti passivi IVA, tra cui le imprese agricole, potranno avvalersi di intermediari per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI). La gestione delle fatture elettroniche non è basata solo sulla mera digitalizzazione del documento, ma su un processo ben più complesso che prevede un sistema di emissione, trasmissione e conservazione, che con il tempo mira ad abbandonare il supporto cartaceo, il quale comporta una serie di costi e sprechi aggiuntivi relativamente alla stampa, ai materiali, ai trasporti e allo spazio utilizzato per la conservazione. Digitalizzare non vuol dire semplicemente scansionare un documento cartaceo, ma utilizzare un software appositamente predisposto per la gestione totale di una serie di file prodotti in formato XML, affini al processo di ricerca e archiviazione basato sull'interpretazione dei metadati. Un file XML, infatti, è caratterizzato da un insieme di informazioni, tra le quali anche i dati della fattura, che sono verificabili in fase di controlli previsti dalla legge. Questa procedura riesce a documentare in modo nuovo le operazioni e il primo vantaggio che si riscontra è il minore spreco di carta, energia e spazio, dovuti alla digitalizzazione. Altro interessante vantaggio è la condivisione, infatti, da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, pc, smartphone o tablet, sarà possibile controllare e gestire i documenti prodotti. La mancata emissione di fattura in formato elettronico risulterà come omessa e sarà quindi soggetta a sanzione per un cifra corrispondente al 90% -180% dell’IVA. L’acquirente che non riceve la fattura entro quattro mesi dall’acquisto può evitare la sanzione emettendo autofattura in formato elettronico. La conservazione delle fatture sarà invece assolta mediante la trasmissione con il SDI.
I produttori agricoli in regime di esonero, ossia che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente. Il regime di esonero cessa comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
Anche le imprese agricole esonerate dall’emissione di fattura saranno comunque interessate da queste nuove disposizioni, in quanto l’autofattura sarà emessa dall’acquirente in formato elettronico.
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che, insieme alla fattura elettronica emessa nei confronti di questi soggetti, dovrà essere annessa una copia in formato analogico (cartaceo) da mettere a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
Naturalmente Impresa Verde Coldiretti Aosta è a disposizione degli utenti con un accurato servizio, mezzi informatici adeguati e personale specializzato.
20 Novembre 2018
IMPRESA VERDE INFORMA : DAL PRIMO GENNAIO FATTURAZIONE ELETTRONICA