Si richiama l’attenzione di tutti i datori di lavoro agricoli in merito al DIVIETO di utilizzo del contante nel pagamento degli stipendi dei dipendenti.
La legge di Bilancio 2018 (comma 910 e successivi), sulla base di un emendamento e riprendendo le regole contenute nella legge n. 1041 già precedentemente approvata alla Camera, ha stabilito che a decorrere
dal 01/07/2018 i datori di lavoro dovranno pagare OBBLIGATORIAMENTE gli stipendi ai propri dipendenti in modalità tracciabile.
Nel dettaglio il comma 910 stabilisce che, a partire dal 01/07/2018, i datori di lavoro o commitenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa TRAMITE BANCHE O
UFFICI POSTALI con i seguenti mezzi di pagamento:
• Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• Strumenti di pagamento elettronico;
• Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Di particolare evidenza, inoltre, quanto stabilito al comma 912, in quanto viene disposto che la firma sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Proprio in tal senso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota pubblicata il 22 maggio 2018, ha chiarito che si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:
• Quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
• Nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad esempio nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore
venga successivamente revocato oppure l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso). Tali condotte evidenziano infatti uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della normativa.
Per la mancata osservanza di quanto sopra è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
L’Ufficio datori di lavoro è come sempre a disposizione per eventuali ulteriori informazioni sulla normativa in materia.
28 Giugno 2018
DATORI DI LAVORO : VIETATO CORRISPONDERE SALARI IN DENARO CONTANTE