16 Settembre 2010
MANOVRA D’ESTATE: ECCO LE NOVITA’ DEFINITIVE

La Manovra estiva, nella versione definitiva – Legge n.122 del 30 luglio, di conversione del D.L. n.78 del 31/05/10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio - si presenta strutturata in oltre 50 articoli, che spaziano su molti temi: il nuovo redditometro; l’invio delle operazioni Iva di importo superiore a € 3.000; la possibilità di compensare crediti verso la P.A. con debiti iscritti a ruoli; le disposizioni sulla revisione del catasto; l’obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto; la ritenuta del 10% sui bonifici per agevolazioni da 36% e 55%.
Ai fini di fornire un primo quadro di orientamento, si propone una tabella a commento delle principali disposizioni di interesse.



CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
 
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Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo
}    Viene sancita l’ufficialità della partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l’Inps; gli enti dovranno segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti all’integrazione delle dichiarazioni, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.
 
19
 
Aggiornamento del catasto
}    Prevista la necessità di aggiornamento l’aggiornamento del catasto anche con il “recupero” di unità immobiliari attualmente non censite. L’Agenzia del Territorio, entro il termine del 30/09/10, dovrà trasmettere a ciascun Comune l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili.
}    I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.
}    Introdotto l’obbligo di indicare, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. E’ prevista la possibilità di ricorrere all’attestazione di un tecnico abilitato.
}    La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l’indicazione dei dati catastali.
 
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Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Si abbassa la soglia dagli attuali €12.500 a €5.000, quale somma massima movimentabile in contante per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche:
·                                                  i trasferimenti di denaro contante;
·     la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori ad €5.000, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
·     la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30/06/11).
Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di incremento delle sanzioni minime e di apposite maggiorazioni per violazioni superiori a € 50.000.
 
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Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
}    Con una disposizione che necessità di provvedimenti attuativi, viene stabilito l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ad €3.000. In via informale, l’Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro.
}    In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da €258 ad €2.065.
 
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Aggiornamento dell’accertamento sintetico e redditometrico
A decorrere dal periodo 2009 vengono riscritte le regole del redditometro come segue:
}    salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta si presume finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo;
}    si prevede, inoltre, la possibilità di una ricostruzione induttiva, fondata su elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’Economia con periodicità biennale;
}    la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
}    prima di emettere avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente;
}    dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art.10 del Tuir, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.
 
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Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
Al fine di attivare una specifica azione di vigilanza su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, si stabilisce che le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps.
 
24
 
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”
Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all’erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d’imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell’Amministrazione.
Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
 
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Contrasto di interessi mediante l’applicazione di ritenute nelle casistiche di agevolazioni fiscali
Si prevede l’obbligo di assoggettamento a ritenuta d’acconto pari al 10% dei compensi corrisposti, mediante bonifici bancari o postali, quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di’imposta (agevolazione del 36% e del 55%). La ritenuta d’acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.
 
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Iva e contrasto alle frodi: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall’avvio della partita Iva
All’atto dell’apertura di una partita Iva, all’operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.
Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31° giorno.
 
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Incrocio tra le basi dati dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa
Al fine di contrastare fenomeni di microevasione (evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di un’ampia categoria di soggetti a fronte del godimento in modo massivo di servizi e prestazioni sociali), si prevede l’affidamento dei controlli su tale ambito, in via esclusiva, ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.
 
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Esecutività degli avvisi di accertamento
Dal prossimo 1.07.2011 verrà modificato l’attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. Infatti, non vi sarà più l’emissione di un avviso di accertamento seguito, in caso di mancato pagamento, da una cartella esattoriale, bensì di atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.
Da un lato, dunque, si risparmieranno i diritti di riscossione oggi applicati da Equitalia; dall’altro, in caso di mancato pagamento, gli stessi diritti graveranno unicamente sul contribuente, in quanto la riscossione delle somme tornerà ad essere affidata ad Equitalia, sia pure senza più l’emissione della cartella di pagamento.
 
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Previsto un rafforzamento delle sanzioni penali nel caso di comportamenti tesi a sottrarre il patrimonio rispetto al pagamento delle imposte eventualmente dovute (si pensi ai casi di false vendite di immobili, di intestazione a terzi di titoli, ecc.).
 
Misure cautelari
Le misure cautelari (fermo, ipoteca, ecc.) conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, all’atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione.
 
Dichiarazioni Iva in caso di fallimento
Per consentire all’Amministrazione di insinuarsi nella procedura più agevolmente, si pone, a carico del curatore, l’obbligo, entro quindici giorni dall’accettazione della nomina, di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, delle informazioni necessarie a garantire l’avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili alla tutela del credito erariale.
In caso di inadempimento, le sanzioni ordinarie si applicano in misura doppia.
 
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Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps
La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio, dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all’omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell’Istituto.
In particolare:
·     a decorrere dall’1/01/11, nell’ambito del sistema di riscossione dei crediti a qualsiasi titolo dovuti, comprese sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, si attribuisce la natura di titolo esecutivo all’avviso di addebito dell’Istituto notificato al debitore;
·     l’avviso di addebito conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dell’Istituto e l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato. L’avviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
 
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Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
}    A decorrere dall’1.01.2011, non si potrà operare la compensazione dei crediti su F24, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l’intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).
}    L’inibizione opera limitatamente all’importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore ad €1500.
}    Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, l’inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, fermo restando il tetto massimo del 50% di quanto indebitamente compensato.
}    A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le relative modalità.
 
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Compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti verso enti pubblici
A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Per attivare la procedura si prevede che il creditore acquisisca la certificazione dell’esigibilità dei crediti di cui all’art.9, co.3-bis, del D.L. n.185/08, la quale costituirà titolo idoneo per essere utilizzata ai fini del pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.
La disposizione condiziona l’estinzione del debito a ruolo alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione.
Inoltre, nel caso in cui la regione o l’ente locale ovvero l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine indicato nella stessa, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni previste al Titolo II del medesimo DPR n.602 sulla riscossione.
Il compito di definire le modalità di attuazione delle disposizioni in esame è demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
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Disposizioni antifrode nell’antiriciclaggio
}    Previste delle particolari cautele e dei divieti ad operare con soggetti stranieri con sede in paradisi fiscali di cui non sia nota la compagine societaria.
}    Movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i €15.000, saranno considerate elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. Contestualmente, si provvede con un incremento del regime sanzionatorio.
 
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Disposizioni antiriciclaggio negli appalti
Previste delle disposizioni che subordinano la partecipazione agli appalti pubblici delle società straniere (specialmente quelle con sede in paradisi fiscali) ad una specifica autorizzazione del Ministero delle Finanze.
 

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
 
38
 
Indebita percezione di prestazioni sociali agevolate
Introdotte disposizioni che intendono contrastare, con maggiore efficacia, l’indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all’art.4 del D.Lgs. n.109/98. È prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite e una specifica sanzione che verrà erogata dall’Inps avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.
Pagamenti rateali per soggetti svantaggiati
In particolare si prevede che:
·  le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino ad un massimo di 11 rate, se l’importo complessivamente dovuto supera €100. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di €18.000.
È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre;
·     a richiesta degli interessati, l’ente che eroga il trattamento pensionistico trattiene l’importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di 11 rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell’importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.
·     gli enti erogatori di pensione potranno trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista un’apposita convenzione con l’ente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.
 
49
 
Segnalazione Certificata Inizio Attività
E’ prevista l’introduzione della “segnalazione certificata di inizio attività” che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
L’applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:
·     che il rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria;
·     che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
·     che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n.385/93, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58/98.
 
52bis
 
Accertamento con adesione
In caso di versamento rateale delle somme (superiori a € 50.000) dovute in relazione all’accertamento con adesione, è possibile, sino al 3.12.2011, sostituire la fideiussione con mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’Amministrazione Finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.
 
ALTRE DISPOSIZIONI
 
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Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011
}    Per il periodo 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa - anche nell’ottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione - nonché all’andamento economico e agli utili d’impresa, è sottoposta a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di €6.000 lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i €40.000.
 
53
 
}    Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall’impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme.
}    L’entità dell’agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.
 
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Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012
}    Con apposito DPCM è differito il versamento dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto.
}    Con apposito DPCM è differito il versamento dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto.
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
 
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Riduzione della spesa in materia di invalidità
Viene introdotto l’istituto della rettifica delle posizioni, in precedenza assente, accompagnato con un regime sanzionatorio per i medici che attestano falsamente lo stato di handicap che dà diritto all’invalidità. Finanziato il proseguimento della campagna dei controlli al settore, già iniziato negli anni scorsi, con l’aggiunta della possibilità di servirsi, per gli accertamenti, delle commissioni mediche ASL, integrate nella composizione con un membro dell’Inps.
 
12
 
Interventi in materia previdenziale: sistema pensionistico
Previsto il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia ordinarie ed anticipate, per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 2011 (differimento del diritto di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi).
Viene introdotto l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita.
Si modifica, innalzandolo, il requisito relativo all’età pensionabile delle dipendenti pubbliche.
Disposti interventi in materia di totalizzazione e ricongiunzione.
 
Obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps
Il criterio della prevalenza dell’attività, ai fini dell’obbligo di iscrizione alle gestioni di copertura pensionistica, si applica solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Diversamente, il detto criterio non è pertinente con la gestione separata, pertanto è legittimo che un socio lavorante di una Srl commerciale, che percepisca anche compensi come amministratore, sia iscritto sia alla mutua commercianti che alla gestione separata.