Superfici vitate : A partire da quest’anno la superficie da prendere in considerazione per tutte le superfici vitate è quella rilevata dal GIS di AGEA ( foto aeree ). AGEA ha dato facoltà alle Regione di modificare il GIS di AGEA a seguito di sopraluoghi in vigna. La nuova superficie va quindi ad influire sui quantitativi di uva che si possono produrre, quindi i produttori devono pertanto verificare con il CAA Coldiretti la superficie lo assegnata dalla quale si può desumere il potenziale produttivo di ogni azienda.
Dichiarazione annuale dei quantitativi di vino imbottigliati: Da quest’anno la dichiarazione annuale dei quantitativi di vino imbottigliato non va più presentata.
Dichiarazione di raccolta uva: La dichiarazione va presentata obbligatoriamente da coloro che coltivano un vigneto. La dichiarazione va presentata per tramite del CAA Coldiretti entro il 10 dicembre. Non essendo ancora disponibile l’applicativo informatico si prevede che vi sarà una proroga dei termini. I produttori che hanno già presentato per tramite del CAA Coldiretti lo scorso anno tale dichiarazione riceveranno, come al solito, apposita convocazione. Sono esonerati dalla dichiarazione coloro che coltivano meno di 1000 mq di vigneto e non effettuano commercializzazioni e coloro che conferiscono la loro intera produzione ad una cooperativa.
Dichiarazione di produzione vino: La dichiarazione va presentata obbligatoriamente da coloro che hanno prodotto vin,o o ne detengono alla data del 30 novembre. Sono esonerati coloro che sono esonerati dalla dichiarazione di raccolta uva. La dichiarazione di produzione vino va presentata entro il 10 dicembre per il tramite del CAA Coldiretti. Non essendo ancora disponibile l’applicativo informatico si prevede che vi sarà una proroga dei termini. I produttori che hanno già presentato per tramite del CAA Coldiretti lo scorso anno tale dichiarazione riceveranno come al solito apposita convocazione.
Dichiarazione delle uve DOP: La dichiarazione va presentata da coloro che hanno raccolta uva da vigneti iscritti ad un albo DOP ed intendo vinificarl, oppure le hanno cedute ad un privato o conferite ad una cooperativa per la produzione di vini DOP. La dichiarazione delle uve DOP va presentata entro il 10 dicembre per il tramite del CAA Coldiretti. Non essendo ancora disponibile l’applicativo informatico si prevede che vi sarà una proroga dei termini. I produttori che hanno già presentato per tramite del CAA Coldiretti lo scorso anno tale dichiarazione riceveranno come al solito apposita convocazione. Tuttavia i produttori che immetto già in commercio i propri vini DOP possono rivolgersi al CAA Coldiretti per presentare una dichiarazione delle uve DOP preventiva.
Obblighi amministrativi per la gestione dei sottoprodotti vinosi: I sottoprodotti vinosi vinaccia e feccia, sono soggetti ad apposite norme per la loro detenzione e per il loro smaltimento.
Vinaccia: La detenzione della vinaccia è ammessa fino al 20° giorno dal suo ottenimento e comunque non può essere detenuta oltre 20 giorni dalla fine del periodo vendemmiale fissato ogni anno dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Oltre questo termine la vinaccia deve essere consegnata ad una distilleria. Sono esonerati dall’obbligo della consegna della vinaccia ad una distilleria i produttori che hanno ottenuto un quantitativo di vino inferire ai 25 ettolitri.
Feccia: La feccia va consegnata ad una distilleria autorizzata entro 30 giorni dal suo ottenimento e comunque entro il 31 luglio successivo all’inizio della campagna. Il quantitativo minimo di feccia e vinaccia da consegnare obbligatoriamente corrisponde al 10 % de volume di alcol contenuto nel vino prodotto. Sono esonerati dall’obbligo della consegna della vinaccia ad una distilleria autorizzata i produttori che hanno ottenuto un quantitativo di vino inferire ai 25 ettolitri. Quanti producono vino fra i 25 e i 40 ettolitri non sono obbligati a consegnare la vinaccia ad una distilleria autorizzata, ma possono rendere la feccia inadatta al consumo umano, previa comunicazione all’Ufficio Repressione Frodi, ed utilizzarla per usi agronomici. La norma stabilisce che tali materiali di scarto della vinificazione, definiti come sottoprodotti quando destinati all'uso agronomico, devono essere denaturati con un correttivo, il solfato ferroso per uso agricolo, come stabilito dalla legislazione vigente in materia di fertilizzanti, avente un titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. Tale sostanza è stata scelta in quanto, rispetto ad altre, presenta un minore impatto ambientale. L'aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell'estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100grammi per ogni 100 litri di feccia.
L’utilizzazione agronomica delle fecce ha escluso che queste possano, in caso di utilizzazione agronomica, essere considerate come rifiuti. Pertanto, i produttori possono smaltire tali sottoprodotti secondo alcuni usi alternativi tra i quali si segnalano:
a) l’uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per tale uso;
b) l’uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
c) l’uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili.