5 Ottobre 2011
DENUNCIA FABBRICATI RURALI : ATTESA PER LA PROROGA

  Il “decreto sviluppo” (DL 70/2011) – stabilisce che i fabbricati che rispettano i requisiti di ruralità (e che quindi godono di tutta una serie di agevolazioni fiscali )   se iscritti a categorie diverse da A/6 per i locali abitativi e D/10 per i locali strumentali alla attività ( stalle, magazzini agricoli, ecc) dovranno essere  dichiarati al catasto entro la fine di settembre presentando una autocertificazione all’Agenzia del Territorio  che attesti che il fabbricato rispetti  da almeno cinque anni i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla normativa sui fabbricati rurali risalente al 1993.
Si verificano quindi due casi: 1) I fabbricati ancora dichiarati al catasto terreni per i quali scatta l’obbligo di  transito al catasto fabbricati solo in caso di ristrutturazione e/o passaggio di proprietà. Pertanto in tale caso nulla deve essere fatto ora.  2) I fabbricati rurali già iscritti a catasto classificati in categorie diverse da A/6 e D/10 per i quali scatta la procedura di accatastamento.  Chiaramente anche per i fabbricati già censiti a queste due categorie nulla deve essere fatto.
La norma non parla di “obbligo” ma di opportunità, fatto salvo che chi non si adeguerà , naturalmente, dovrà pagare le tasse.
Da dati aggregati  resi noti a livello centrale ed elaborati dall’analisi del  nostri archivio fiscale  pare che, per la Valle d’Aosta, la questione potrebbe interessare oltre 20.000 fabbricati. Si capisce chiaramente che – in forza di istruzioni Ministeriali pubblicate solo il 21 settembre  – si rende assolutamente necessaria una proroga dei termini anche perché , ricordiamo, lo stesso Statuto del Contribuente stabilisce il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione  alla scadenza dei termini.
E’ evidente che si tratta di una forzatura – sostiene la Coldiretti Valdostana – la norma relativa alla classificazione dei fabbricati rurali era consolidata   e garantiva nel tempo il progressivo passaggio di tutto il patrimonio rurale al catasto fabbricati attraverso le ristrutturazioni e i passaggi di proprietà. Inoltre, facendo la norma riferimento ai requisiti di ruralità stabiliti nel 1993, se il fabbricato rurale  non sarà iscritto alle categorie A/6 o D/10 non sarà solo una questione di ICI ma anche di imposte sul reddito, esclusione di oneri di urbanizzazione e così via, senza contare tutta la serie di imposte stabilite dai vari regolamenti Comunali, quali ad esempio la Tarsu o le tariffe dell’acqua, ecc.
Resta inoltre da capire cosa fare per i fabbricati costruiti nell’ultimo quinquennio per i quali è – evidentemente - impossibile certificare la tipologia agricola per cinque anni !
L’ultima annotazione riguarda “il senno di poi”, infatti molti agricoltori hanno, oggi, la loro abitazione principale censita come A/3 ma non pagano imposte rientrando la stessa nel caso della prima abitazione.  Le difficoltà congiunturali sui conti nazionali hanno già fatto avanzare l’ipotesi di riduzioni o addirittura della scomparsa delle agevolazioni sulla prima casa, pertanto se  queste abitazioni non verranno accatastate con la categoria A/6  saranno sottoposte al normale regime fiscale.