11 Gennaio 2016
ATTENZIONE AI CONTRATTI AGRICOLI : IMPOSTA DI REGISTRO ENTRO FEBBRAIO !

Come ogni anno, entro febbraio si dovrà procedere al pagamento dell’imposta di registro, usufruendo della possibilità della registrazione cumulativa, dei contratti di locazione di fondi rustici stipulati nell’anno solare precedente, quindi nel 2015.
Tutti gli interessati potranno rivolgersi presso i nostri uffici entro e non oltre la prima quindicina di febbraio al fine di permettere i tempi lavorativi.
Ricordiamo in questa sede, quanto e come siano importanti i contratti di affitto al fine della erogazione e del relativo ricevimento degli aiuti, sia PAC che PSR. Il contratto “non corretto” o comunque non registrato – anche se relativo ad un modesto numero di particelle o, ancor più anche per superfici irrisorie – è l’elemento principale che costituisce il blocco della domanda intera con, nella migliore delle ipotesi, un ritardo nella erogazione degli aiuti. Raccomandiamo quindi a tutti quelli che si avvalgono del nostro servizio per la predisposizione dei contratti di verificare bene gli estremi catastali dei terreni e la titolarità della proprietà: quest’ultima affermazione sembrerà eccessiva ma si è verificato più volte il caso che, per terreni in comproprietà, si presenti uno solo dei comproprietari che, in buona fede, sottoscrive il contratto anche a nome di un fratello o di un coniuge ! Ricordiamo che il codice civile ( articolo 1105) stabilisce che, quanto all’ordinaria amministrazione dei beni comuni, (nella quale rientrano i contratti di durata inferiore ai 9 anni) la deliberazione della maggioranza delle quote sono obbligatorie per la minoranza. Significa che per locare un terreno in comproprietà al 50% non è sufficiente la firma di un solo comproprietario, mentre sono sufficienti due su tre se le quote sono “un terzo”.
Vale la spesa di ricordare anche la normativa in caso di passaggio di proprietà dei fondi. La legge 203/82 – patti agrari – stabilisce molto chiaramente (articolo 41 ) che i contratti agrari hanno effetto nei confronti di “terzi”; significa che sono validi non solo tra le persone che lo stipulano ma anche delle altre persone che avranno a che fare con quel terreno.
I casi più frequenti sono due : 1) quando, nella vendita di un terreno locato ad uso agricolo, fatto salvo l’eventuale diritto alla prelazione del conduttore, assieme al terreno viene “ceduto” anche il contratto che dovrà essere rispettato nella sua integrità dal nuovo proprietario; 2) quando il proprietario del terreno viene a mancare e gli eredi – assieme al terreno che va in successione – “ereditano” anche il contratto che, anche in questo caso, dovrà essere rispettato nella sua interezza. Fin qui le disposizioni di legge ma, come già ampiamente accennato, vista l’estrema importanza del contratto ai fini della erogazione degli aiuti, è oltremodo auspicabile e consigliabile che i contratti possano essere rifatti, per poter avere, in caso di controllo da parte delle autorità preposte, l’esatta corrispondenza tra il nominativo del reale proprietario e il contratto depositato nel fascicolo del produttore. In caso di mancata corrispondenza scattano tutta una serie di procedure e di accertamenti che comportano, come detto, – per il conduttore – ritardi nella erogazione degli aiuti e per i proprietari fastidiose pratiche burocratiche attraverso le quali ( atti notori, produzione della successione) si dovrà dimostrare l’effettivo titolo di proprietà del fondo. Un interesse comune, quindi tra conduttori e proprietari che, se del caso, dovranno avvisare – al più presto – il conduttore delle eventuali variazioni della titolarità della proprietà del fondo.