Dieci milioni di euro in arrivo per i prodotti a denominazione d’origine. È stato pubblicato un decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali riguardante i requisiti, le condizioni e le modalità di concessione degli aiuti di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli Dop e Igp (con denominazione di origine registrata a livello Ue almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della Legge finanziaria 2010).
Gli aiuti riguardano esclusivamente le produzioni immesse sul mercato dopo un periodo minimo di stagionatura di 5 mesi, gravate da oneri finanziari dovuti all’anticipazione dei costi di produzione.
Le risorse disponibili nella Legge finanziaria 2010 ammontano a 9.902.490,00 euro, con un massimale di 500 mila euro per beneficiario per il triennio 2008-2010. Sono beneficiari degli aiuti di importo limitato i soggetti aderenti e non aderenti ai consorzi di tutela che effettuano la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli a stagionatura prolungata compresi nelle categorie “caseifici nella filiera formaggi” e “imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni”.
I soggetti beneficiari devono essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e titolari di partita Iva. Devono inoltre risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata. Non devono trovarsi in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008. Sono esclusi i soggetti che abbiano già percepito aiuti in de minimis o altri aiuti di importo limitato.
L'ammissione al finanziamento avviene sulla base della presentazione della domanda, entro trenta giorni dal 4 febbraio 2011, ai Consorzi di riferimento incaricati della tutela della denominazione, compilata in conformità al modulo allegato al decreto.
22 Febbraio 2011
DIECI ML.DI EURO PER DOP e IGP (IN DE MINIMIS)