21 Gennaio 2013
EPACA INFORMA :IMPORTANTI NOVITA’ PER LE DISOCCUPAZIONI

 Disoccupazione agricola ordinaria: questa è l’unica tipologia di disoccupazione che  non ha subito modifiche; può essere richiesta entro il 2 aprile 2013 da chi:
1)      ha lavorano, nel 2012, per meno di 270 gg ( questa norma non vige nel caso di operaio agricolo a tempo indeterminato che è stato licenziato)
2)      ha maturato almeno 2 anni di anzianità assicurativa
3)      può far valere una prevalente contribuzione in agricoltura nell’anno per il quale viene richiesta l’indennità e in quello precedente con l’accredito complessivo nel biennio di almeno 102 contributi giornalieri.
E’ possibile chiedere il riconoscimento degli assegni familiari. N.B. gli operai agricoli che non avranno i requisiti sopra riportati dal 2013 non potranno più accedere, in alternativa, alla disoccupazione con requisiti ridotti e quindi,  non percepiranno nessuna prestazione.
Per il 2012 la disoccupazione con requisiti ridotti si chiamerà Miniaspi2012 ed esisterà solo quest’anno,  riferita a periodi di lavoro 2012 e, come detto è destinata a sparire per il 2013: Avrà diritto alla “ Miniaspi”  chi ha maturato  una anzianità contributiva di almeno 2 anni  e avrà svolto almeno 78 giornate di lavoro nel periodo di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre 2012) L’importo erogato sarà il  75% della retribuzione di riferimento e per un massimo del 50% delle settimane lavorate nel 2012 nel limite di 52 settimane detratte le settimane lavorate;
Soggetti non agricoli disoccupati dal  01/01/2013 : L’unica prestazione che potranno richiedere è chiamata “ASpI” ed è l’ ex disoccupazione con requisiti ordinari:
Beneficiari: lavoratori dipendenti, apprendisti, soci lavoratori do cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato (non possono beneficiare della ASpI dipendenti pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale)
Requisiti: 
-         essere disoccupati e iscritti nelle liste dei disoccupati con dichiarazione dell’attività lavorativa precedente e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ( tale dichiarazione sino al 30/06/2013 dovrà essere rilasciata presso gli uffici di collocamento dal 01/07/2013 potrà invece essere trasmessa telematicamente in allegato alla domanda di disoccupazione);
-         lo stato di disoccupazione deve essere involontario quindi il lavoro non deve essere cessato per dimissioni o risoluzione consensuale. Possono richiedere la prestazione in deroga a quanto sopra riportato qualora le dimissioni avvengano durante il periodo di maternità (300 gg prima del parto sino a 1 anno di vita del bambino) oppure per giusta causa (ad  esempio il  mancato pagamento retribuzioni, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessioni di azienda; ecc. ecc. Per quanto riguarda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’ASpI spetta qualora la motivazione sia il trasferimento del dipendente ad altra sede dell’azienda per più di 50 km dalla residenza del lavoratore oppure qualora la risoluzione rientri nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro
-         avere almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione ( i 2 anni si calcolano a ritroso dal giorno di effettiva disoccupazione)
-         avere almeno 12 mesi di contribuzione nel biennio precedente.  Non sono validi i periodi di malattia e infortunio qualora non vi sia l’integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione, o, infine,  assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap.
La prestazione sarà pari al 75% della retribuzione media mensile ( da apposito calcolo e non effettiva). Dopo 6 mesi di percezione della prestazione verrà operata una riduzione del 15% e dopo 12 mesi di percezione della prestazione si avrà una ulteriore riduzione del 15%.
Durata della prestazione :  per il 2013 la prestazione avrà una durata di 8 mesi per i soggetti che al momento dello stato di disoccupazione hanno una età inferiore a 50 anni, oppure per 12 mesi per soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.
Presentazione delle domande : Le domande vanno presentate presso tutti i Nostri Uffici sia di Zona che provinciale  entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento che è individuato come segue:
-         Ottavo giorno successivo alla cessazione ultimo rapporto di lavoro
-         In caso di vertenza sindacale fa fede la data di ques’ultima o da data di notifica della sentenza giudiziaria
-         Qualora si sia in malattia o infortunio data di riacquisto della capacità lavorativa
-         Ottavo giorno dalla data di fine periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro
-         Ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso
-         Trentottesimo giorno successivo alla cessazione per licenziamento per giusta causa
Decorrenza :  dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Qualora invece la domanda venisse presentata successivamente a tale data la decorrenza è dal giorno successivo alla presentazione sempre nei termini dei 60 gg.
Decadenza : la prestazione decade per:
-         perdita dello stato di disoccupazione
-         nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato per un periodo di durata superiore a 6 mesi
-         inizio attività autonoma senza averla comunicata
-         raggiungimento dei requisiti pensionistici
-         rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai competenti servizi che si svolge entro 50 km dalla residenza
-         rifiuto di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo della indennità che si stà percependo qualora la sede di lavoro sia entro 50 km dalla residenza
NB per gli anni 2013 – 2014 – 2015 qualora si percepisca una indennità di disoccupazione e si intraprende una attività autonoma sarà possibile richiedere un incentivo economico.

MiniASpI: come detto tale provvedimento sarà in vigore un solo anno, in misura transitoria e sostituisce la vecchia disoccupazione con requisiti ridotti. Possono richiederla tutti i lavoratori che possono far valere lo status di disoccupato e che hanno lavorato almeno 13 settimane lavorative negli ultimi 12 mesi. L’indennità viene corrisposta mensilmente per un periodo di settimane pari alla metà di quelle lavorate detratti i periodi di disoccupazione già fruiti.
N.B.  anche in caso di MiniaSspI la presentazione delle domande  va fatta entro 8 giorni dalla data di licenziamento.