22 Dicembre 2010
IL CAA INFORMA : TUTTO SULLE QUOTE LATTE

 GESTIONE UNITARIA DELLE QUOTE LATTE: Qualora il produttore abbia più quote della stessa tipologia (es. quota propria ed alpeggio in consegne) può chiedere, presentando domanda entro il 31 dicembre, di considerare unitariamente le due quote e quindi di unificarle per la sola compagna successiva (quindi dal 1° aprile dell’anno successivo). La domanda deve essere presentata ogni anno. DEROGA: il proprietario di più aziende di alpeggio/mayen può chiedere la gestione unitaria entro il 31 maggio di ogni anno con validità dal 1° aprile dello stesso anno.

MOBILITA’ QUOTE LATTE: I produttori titolari di quota latte consegne che decidano di trasformare il latte direttamente o di venderlo fresco in azienda devono trasferire interamente o parzialmente la propria quota in vendite dirette. La stessa cosa dovrà essere fatta da un titolare di quota latte vendite dirette che intenda conferire il latte ad acquirente, o far lavorare il latte ad altra azienda per poi vendere direttamente il prodotto finale; in questo caso dovrà essere richiesto il trasferimento parziale o totale della propria quota da vendite dirette a consegne. La domanda va presentata ogni campagna entro il 15 dicembre e può essere temporanea, quindi valida per la sola campagna di richiesta, o definitiva con decorrenza dalla campagna successiva. Tale richiesta deve essere presentata prima della variazione nella tipologia di produzione. La Regione entro 20 giorni procede all’esame della domanda, alla sua registrazione nel SIAN ed all’eventuale comunicazione dei nuovi quantitativi di quota latte disponibili al produttore.

TRASFERIMENTO DI QUOTA LATTE CON AZIENDA : Qualora vi sia un trasferimento parziale o totale di impresa agricola la quota latte può “seguire” l’impresa agricola acquirente. I passaggi possono avvenire in qualunque periodo dell’anno salvo che si tratti di affitto di quota con alpeggio/mayen. In questo caso la comunicazione va presentata entro il 30 giugno affinché il trasferimento sia valido dall’estate e si possa disporre della quota latte da subito.
Casistiche e documentazione da allegare:
a)      modello debitamente compilato in ogni sua parte;
b)     contratto di affitto registrato o con allegato mod. F23 per cessioni parziali di impresa agricola (in questo caso la quantità di quota ceduta deve essere proporzionata alla superficie ceduta in affitto max. 30000 kg/ha ed al numero di capi trasferiti/carico di bestiame monticabile) o alpeggio/mayen;
c)      atto di cessione azienda  nel caso di cessione dell’impresa agricola nella sua interezza o di ramo d’impresa agricola (in questo ultimo caso va verificato che l’azienda ceduta sia proporzionata ossia max. 30000 kg/ha ed al numero di capi trasferiti/carico di bestiame monticabile);
d)     certificato attribuzione P. IVA e CF del rilevante;
e)      Certificato di attribuzione P. IVA (copia della cessazione  qualora vi sia una cessione totale di azienda) e CF del cedente.
La Regione ha 30 giorni per valutare le variazioni registrandole su SIAN ed a comunicarne l’esito al produttore. Particolare attenzione deve essere posta a non creare periodi di vuoto in cui ne il cedente ne l’acquirente possono produrre.

TRASFERIMENTO DI SOLA QUOTA LATTE: Il trasferimento può avvenire a condizione che:
-                     non siano oggetto del trasferimento i quantitativi ottenuti come assegnazione da bacino nazionale validi per la campagna 2005/2006 e campagne successive;
-                     i quantitativi ceduti non siano assoggettati a provvedimenti di decadenza parziale o totale a seguito di ridotta commercializzazione nella campagna precedente alla stipula del contratto;
-                     l’acquirente abbia la sede aziendale il Valle d’Aosta;
-                     l’acquirente non superi il limite di 30000 kg di quota per ettaro di SAU a seguito del trasferimento;
-                     se il cedente è socio di una cooperativa o associazione produttori notifichi, entro il 10 novembre, la sua intenzione di vendere la quota affinché, nei 30 gg. successivi alla notifica, eventuali soci della cooperativa possano far valere il diritto di prelazione;
-                     il contratto venga stipulato, con autentica della firma, entro e non oltre il 15 dicembre e trasmesso all’Assessorato Agricoltura, in seguito a registrazione, entro il 31 dicembre.
Entro il 15 febbraio la Regione dovrà procedere all’esame della documentazione ed alla relativa registrazione su SIAN.
Qualora il contratto abbia esito positivo, i quantitativi oggetto del contratto saranno disponibili a decorrere dalla campagna lattiera successiva a quella di stipula.

AFFITTO DI QUOTA LATTE IN CORSO DI CAMPAGNA: Il trasferimento può avvenire a condizione che:
-         il contratto di affitto sia stipulato, registrato e consegnato all’Assessorato Agricoltura entro il 28/29 febbraio;
-         sia il locatore che l’affittuario devono:
1)       essere o essere stati conduttori di aziende agricole in Valle d’Aosta nella campagna oggetto del contratto;
2)       aver prodotto e commercializzato latte o derivati;
- i quantitativi ceduti non risultino utilizzati dal produttore cedente;
- l’acquirente non superi il limite di 30000 kg di quota per
  ettaro di SAU a seguito del trasferimento.
N.B. in deroga ai sopra citati vincoli possono affittare la quota produttori che non abbiano potuto produrre per cause di forza maggiore debitamente presentati e approvati dall’ufficio competente.
L’amministrazione Regionale entro 15 giorni dalla data di presentazione del contratto procede all’esame della documentazione, alla registrazione del contratto nel SIAN ed alla comunicazione dell’esito ai contraenti.
 
ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA LATTE: La richiesta di assegnazione di un quantitativo individuale di riferimento aggiuntivo (Quota Latte) va presentata tra il 1° aprile ed il 10 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna lattiera successiva.
L’azienda deve avere i requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1  in data 07/01/2008 a partire dal giorno 10 novembre dell’anno di presentazione della domanda.
Non possono essere beneficiarie di quantitativi affluiti alla disponibilità regionale le aziende agricole detenute da persone fisiche o da soci di persone giuridiche che, a partire dalla campagna 1995/1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento a produttori fuori dal territorio regionale.

COMUNICAZIONE CAUSA DI FORZA MAGGIORE QUOTE LATTE: Quando, per cause di forza maggiore, si ritiene di non produrre il 70% della quota assegnata va comunicata la sussistenza delle stesse all’ufficio regionale competente al fine di evitare la decurtazione del quantitativo inutilizzato. La documentazione comprovante le cause di forza maggiore unitamente deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Costituiscono cause di forza maggiore:
1)      esproprio di parte consistente della superficie agricola;
2)      decesso del produttore o malattia che ne inibisce la gestione del patrimonio bovino;
3)      furto e/o perdita di parte consistente delle vacche da latte;
4)      calamità naturale grave che colpisce parte consistenza della superficie agricola;
5)      distruzione dei fabbricati destinati all’allevamento delle vacche da latte;
6)      gravi malattie delle vacche da latte che abbiano compromesso la produzione, riconosciute dall’autorità veterinaria o da veterinari liberi professionisti a seconda dei casi;
Nel caso di persistenza delle cause di forza maggiore già riconosciute per la campagna precedente, il produttore può presentare la documentazione giustificativa per un ulteriore periodo presentando la documentazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA RIPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE: Qualora il quantitativo assegnato come consegne e/o vendite dirette non sia stato utilizzato per l’intera campagna delle quote latte è possibile presentare, entro il 31 agosto della campagna immediatamente successiva, la comunicazione di avvenuta ripresa di commercializzazione al fine di non subire la revoca totale. La comunicazione può essere presentata sia che si tratti di quota assegnata ad alpeggio/mayen, sia che si tratti di quota assegnata al produttore stesso.

VENDITE DIRETTE: I produttori titolari di quote latte in vendite dirette sono tenuti a detenere e conservare per almeno tre anni dalla campagna di riferimento il registro delle vendite dirette.
Sono inoltre tenuti a presentare entro il 14 maggio di ogni anno apposita dichiarazione riepilogativa dei dati contenuti nel registro delle vendite dirette.
Nel caso in cui il produttore non abbia prodotto il registro e la dichiarazione delle vendite dirette vanno fatte a zero.