13 Dicembre 2013
Impianti vitati, con la nuova Pac si passa dai diritti alle autorizzazioni

Vediamo nel dettaglio cosa prevedranno le nuove regole Ue. Dal 1° gennaio 2016 gli impianti e i reimpianti di vigneti sono consentiti solo previa concessione, ai produttori interessati da parte degli Stati membri, di una autorizzazione che sarà gratuita, espressa in ettari e legata ad una specifica superfice.

Gli Stati membri concedono autorizzazioni fino all’uno per cento annuo della superficie vitata nazionale (clausola di salvaguardia), ma hanno la facoltà di ridurre questa percentuale e limitarne il rilascio in zone specifiche (Do/Ig - senza Ig) tenendo conto delle raccomandazioni dei Consorzi di tutela e/o delle Oo.Pp. Sia la riduzione che le limitazioni non possono azzerare le autorizzazioni concedibili e devono essere giustificate (es. rischio di offerta eccedentaria o svalutazione dei prodotti a Do-Ig), al fine di contribuire ad un aumento ordinato degli impianti vitati.

Gli Stati membri fissano criteri di ammissibilità obiettivi e non discriminatori ( es. disponibilità di superfice, capacità e competenze professionali, rischio appropriazione della notorietà delle denominazioni, uno o più dei criteri di priorità).

Se gli ettari richiesti sono inferiori alla percentuale fissata le richieste di autorizzazione considerate ammissibili sono tutte accettate. Se invece le richieste ammissibili sono superiori alla percentuale fissata le autorizzazioni sono concesse in proporzione e/o in base a criteri di priorità (giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e di territorio, incremento della qualità dei prodotti a Do-Ig, aumento della dimensione di aziende piccole e medie).

Gli Stati membri concedono automaticamente autorizzazioni, che non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia di salvaguardia, ai produttori che estirpano un vigneto dopo il 1° gennaio 2016. L’autorizzazione per reimpianto può essere concessa anche prima della estirpazione purché questa sia effettuata entro 4 anni dalla data del nuovo impianto.

L’autorizzazione è utilizzata esclusivamente nella stessa azienda in cui avviene l’estirpazione (non potrà essere ceduta a terzi) e può essere vincolata al reimpianto della stessa Do/Ig di provenienza; come lo è oggi per i diritti di non è concessa in caso di estirpazione di vigneti non autorizzati. Il produttore che ha ricevuto una autorizzazione e non la utilizza entro tre anni è soggetto a sanzione.

Il sistema di autorizzazioni si applicherà fino al 2030 in tutti gli Stati membri produttori di vino ma con alcune eccezioni (regola del de minimis). Non si applica agli Stati membri che hanno una produzione di vino inferiore a 50.000 hl mentre riguarda quelli che hanno una superfice inferiore a 10.000 ettari potranno decidere di non applicarlo. Questi Stati usufruiscono già di una simile deroga nell’applicazione del sistema dei diritti di impianto.

Sono inoltre previsti alcuni principi per la gestione transitoria dei diritti di impianto ancora validi, detenuti al 31 dicembre 2015, che possono essere convertiti in autorizzazioni su presentazione di istanza del produttore fino al 2020. Le autorizzazioni generate dai diritti in portafoglio scadono al più tardi il 31 dicembre 2023. Anche le superfici concesse per diritti detenuti in portafoglio non concorrono al raggiungimento della citata clausola di salvaguardia.

Il nuovo sistema di autorizzazioni continua a prevedere che gli Stati membri debbano tenere sotto controllo gli impianti viticoli e detengano inventario e schedario viticolo. Come nel sistema dei diritti di impianto sono considerati illegali gli impianti di vigneto effettuati senza le specifiche autorizzazioni e c’è l’obbligo di estirpazione per gli impianti non autorizzati. Il rispetto delle regole deve essere assicurato dagli Stati membri che impongono sanzioni e accertano che le superfici vitate provenienti da impianti non autorizzati non beneficiano di misure di sostegno da parte della Ue.