24 Luglio 2017
LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE

Con l’approvazione da parte del Parlamento della nuova disciplina delle prestazioni occasionali e del cosiddetto “Libretto di Famiglia”, il Governo ha finalmente posto fine al vuoto normativo creatosi con la definitiva abolizione dei Voucher, datata ormai 17 marzo.
Di seguito riportiamo una prima indicazione circa il funzionamento di questo nuovo strumento, specificando che per la piena operatività bisognerà attendere che l’Inps metta a disposizione dei potenziali utilizzatori l’apposita piattaforma informatica.
La normativa definisce il “contratto di prestazione occasionale” come il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti e le modalità stabilite dalla legge. La normativa divide gli utilizzatori in famiglie (mediante il c.d. Libretto di Famiglia) e imprese (sono escluse le imprese che occupano oltre 5 dipendenti a tempo indeterminato).

LIMITI DI UTILIZZO (con riferimento all’anno civile 01/01-31/12)
L’impresa, con riferimento alla totalità dei lavoratori, potrà erogare compensi per un importo massimo non superiore ai 5.000,00 euro;
Ciascun lavoratore non potrà percepire importi superiori a 5.000,00 euro con riferimento alla totalità delle imprese per cui lo stesso presterà attività lavorativa.
Il lavoratore non potrà percepire dalla stessa azienda importi complessivamente superiori ai 2.500,00 euro.

COMPENSI
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

ADEMPIMENTI
Sia gli utilizzatori che i prestatori dovranno preliminarmente registrarsi sulla piattaforma informatica gestita dall’Inps (allo stato attuale ancora non disponibile). L’impresa dovrà versare all’Inps una somma comprensiva sia del compenso che dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro. Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’impresa dovrà registrare sulla piattaforma informatica il rapporto di lavoro specificando: dati del soggetto, il luogo di svolgimento dei lavori, l’oggetto e la durata della prestazione ed il compenso pattuito (secondo i criteri riportati nello specchietto che segue). Contestualmente l’impresa riceverà l’avviso di notifica della dichiarazione tramite SMS o posta elettronica. Qualora la prestazione non abbia luogo l’impresa può procedere con la revoca del rapporto entro i tre giorni successivi all’inizio della stessa. In mancanza della revoca, l’Inps provvederà al pagamento delle prestazioni al lavoratore entro il 15 del mese successivo ed all’accredito dei contributi previdenziali ed assicurativi. A tale scopo l’Istituto utilizzerà le somme preliminarmente messe a disposizione dall’Impresa.