22 Settembre 2016
LAVORO : COLLABORAZIONE FAMILIARE NELLA RACCOLTA

L’impiego di familiari nelle operazioni di raccolta è ammesso senza obbligo dell’assunzione, solamente entro determinati limiti e solo se l’attività svolta da questi è completamente gratuita.
Secondo le normative vigenti la presunzione di prestazione lavorativa gratuita è limitata al coniuge ai parenti ed affini fino al quarto grado.
E’ quindi opportuno chiarire alcuni concetti:
- PARENTELA: è il vincolo di sangue che unisce due persone. Ai fini legali sono parenti le persone discendenti dallo stesso capostipite e con vincolo fino al sesto grado. Sono parenti in linea retta le persone di cui una discente dall’altra e in linea collaterale quella che, pur avendo un antenato in comune, non discendono una dall’altra. I gradi di parentela si calcolano tenendo conto che per i parenti in linea retta, ogni salto di generazione corrisponde ad un grado Per i parenti inlinea collaterale i gradi calcolano risalendo da uno dei parenti fino all’antenato in comune e da questo ridiscendendo all’altro parente.
- AFFINITA’: è il vincolo tra uno dei coniugi ed i parenti dell’altro. E’ quindi un rapporto che si instaura, dal momento del matrimonio, con i parenti del coniuge; tale rapporto non cessa con la morte del coniuge. Per quanto riguarda la linea (retta o collaterale) ed il grado, nella misura in cui una persona è parente di uno dei due coniugi essa è affine, con lo stesso grado, all’altro coniuge.

Per verificare quali familiari possono prestare collaborazione gratuita nella raccolta, bisogna far riferimento al titolare aziendale ed al suo coniuge. Il lavoro familiare non può superare i 90 giorni annui – o le 270 ore.

SCAMBIO DI MANO D’OPERA : Ricordiamo inoltre che è consentito, ai sensi del codice civile, art. 2139 e dalla raccolta degli usi della Valle d’Aosta, la possibilità delle scambio di mano d’opera tra piccoli imprenditori agricoli per lavorazioni temporanee e limitate nel tempo.