26 Aprile 2010
LAVORO : VADEMECUM PER L’AGRICOLTORE

La Associazione Agricoltori ed Impresa Verde  hanno messo a disposizione delle aziende associate un accurato servizio di consulenza e assistenza per le imprese che intendono assumere personale agricolo. Vogliamo qui ricordare i principali adempimenti e le norme che regolano il settore. Desideriamo sottolineare la massima attenzione alle normative in quanto le sanzioni applicate al lavoro sono di notevole entità economica, civilistica e anche penale.      
Le aziende agricole che intendono assumere personale devono presentare, tramite i nostri uffici, la “denuncia aziendale” al competente ufficio territoriale dell’INPS. Tale denuncia contiene i dati aziendali relative al terreno coltivato e al bestiame presente in azienda. Il datore di lavoro deve poi consegnare al lavoratore la lettera di assunzione, o, in alternativa, la copia della  comunicazione di assunzione inviata al Centro per l’Impiego.                           
LIBRO UNICO: Dal gennaio 2009 è entrato in vigore il “Libro Unico del Lavoro” che deve essere compilato dal datore di lavoro entro il giorno16 del mese successivo al mese di paga: la mancata compilazione è soggetta a sanzioni pecuniarie. La compilazione del L.U. sostituisce, di fatto, la tenuta e la compilazione del “libro paga” e del “libro matricola”.
COLLOCAMENTO: Tutte le assunzioni devono essere comunicate entro il giorno antecendente  a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Tale termine è fissato, inderogabilmente, alle ore 24,00 del giorno precedente l’inizio del lavoro, a nulla rilevano la presenza eventuale di giornate festive o non lavorative.
LICENZIAMENTI : Se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato il termine tassativo  per la comunicazione di licenziamento è di cinque giorni successivi al termine del rapporto di lavoro, mentre non deve essere eseguita comunicazione per i lavoratori a tempo determinato qualora e solo se la data di effettiva cessazione del lavoro corrisponde alla data indicata al momento della assunzione.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: All’atto della assunzione il lavoratore deve perfezionale l’istituzione del rapporto di lavoro con la propria presenza e firma del “contratto di soggiorno” che deve essere inviato alla SUI  entro 5 giorni.
VARIAZIONI  TRASFORMAZIONI E PROROGHE : Qualora il rapporto di lavoro sia soggetto a variazioni, trasformazioni e/o proroghe del periodo deve essere eseguita, sempre entro 5 giorni, la relativa comunicazione. L’inosservanza di tale norma è soggetta a pesanti sanzioni.
LAVORO MINORILE : Il tema di lavoro minorile è delicatissimo e implica  una normativa di tutela e salvaguardia dei minori: l’età minima di ammissione al lavoro è fissata in anni 16 compiuti ed aver assolto gli obblighi scolastici, inoltre deve essere effettuata la visita medica preventiva a spese del datore di lavoro, presso il medico di base del minore, o dell’USL o di un medico specializzato in medicina del lavoro. Inoltre esistono altri obblighi,  tra i quali, il divieto di lavoro notturno ( dalle 22,00 alle 6,00) orari di lavoro ridotti, riposi speciali, ecc
VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI : i datori di lavoro agricolo devono eseguire, tramite l’assistenza delle nostre strutture, e con cadenza trimestrale ( 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) le denuncie relative alla manodopera impiegata. Qualora il datore di lavoro non provveda a versare i contributi previdenziali ed assistenziali si può configurare il reato di appropriazione indebita, oltre a tutte le sanzioni civili come sotto specificato.
REGIME SANZIONATORIO :  L’omessa istituzione del Libro Unico prevede una sanzione da 500 a 2.500 euro, mentre l’omessa o infedele   compilazione dello stesso una sanzione da 150 a 1.500 euro ( da 500 a 3.000 euro se vi sono più di 10 lavoratori) Si ricorda inoltre che. In caso di accertamento di lavoro nero la sanzione applicata ammonta a 3.000 euro ogni lavoratore  oltre a 150 euro per lavoratore per ogni giornata di lavoro accertata e non dichiarata ( es. due lavoratori per 30 giorni di lavoro fanno 15.000 euro !)  Al momento della stampa siamo a conoscenza che, presso i Ministeri competenti, è in attesa di revisione la procedura delle sanzioni  e, quindi, ci riserviamo di fornire eventuali modifiche non appena pubblicate ed entrate in vigore.     

SICUREZZA LA NUOVA 626 :Certamente si tratta di una definizione impropria: l’ormai famoso decreto legislativo 626 è stato sostituito dal Testo Unico 81 del 2008 ed è il nuovo riferimento legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ricordiamo, per sommi capi e in maniera non esaustiva, i principali obblighi a carico del datore di lavoro: A) valutazione dei rischi, anche in merito alle attrezzature e ai luoghi di lavoro, elaborando un apposito documento, ovvero  una relazione sulla valutazione dei rischi e la salute durante il lavoro e contenente le misure da mettere in atto per migliorare, nel tempo, le condizioni di lavoro. Il documento deve essere custodito presso l’azienda. B) Il datore di lavoro previa formazione e informazione del personale designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti antincendio e primo soccorso, nomina, nei casi previsti, il medico competente. C) il datore di lavoro adotta le misure necessarie alla sicurezza, aggiorna le misure in ordine ai mutamenti organizzativi del lavoro, fornisce ai lavoratori i DPI, richiede  l’osservanza da parte dei lavoratori  delle norme vigenti, tiene il registro infortuni.
Documenti che devono essere presenti in azienda : 1. Nomina del responsabile prevenzione e protezione (RSPP) e relativo attestato di formazione conseguito dal datore di lavvoro 2. Attestati di partecipazione a corsi di formazione dei lavoratori 3. Nomina del medico, ove previsto 4. Eventuale nomina del rappresentate dei lavoratori 5. Registro infortuni 6. Patentino per l’acquisto dei presidi sanitari 7. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, termico ed adduzione gas 8. Verbale di verifica periodica impianto di messa a terra. 9. Certificato prevenzione incendi ove necessario e relativo piano d’emergenza, 10. Documento valutazione rischi (o autocertificazione per aziende con meno di 10 dipendenti – effettuabile esclusivamente entro il 30 giugno 2012, successivamente a tale data TUTTE LE AZIENDE dovranno essere in possesso di un DVR) 11. Libretti d’uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature e macchine operatrici semoventi. 12 . Doc. di valutazione del rumore,  chimico, biologico. 13. Doc. di valutazione vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero. 14. Lettera di consegna del DPI al lavoratore 15. Schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate. 16. Individuazione formale del datore di lavoro in caso di Società’. 17. Designazione e formazione degli addetti alla gestione dell’emergenza (prevenzione incendi e pronto soccorso). 18. Certificato di agibilità dei locali di lavoro. 19. Deroga per interrati e/o seminterrati (se dovuto) 20. Autorizzazione sanitaria. 21 Denuncia ISPESL dell’impianto termico se > 35KW. 22. Libretto di impianto ovvero di centrale, per quanto riguarda gli impianti di produzione calore. 23. Registro dei controlli per le attività soggette a CPI.     
Sottolineando la gravità delle sanzioni raccomandiamo la massima attenzione.