1 Febbraio 2016
Legge di stabilità 2016 – Principali novità

Come ogni anno la legge di stabilità (quella che chiamavamo “la finanziaria”) dispone nuove regole – soprattutto in campo amministrativo e fiscale – per il nuovo anno. Di grande importanza per il mondo agricolo la soppressione dell’ IRAP annunciata dal premier Renzi nella storica assemblea del 15 settembre all’EXPO A Milano. Vediamo di seguito tutta una serie di novità di particolare interesse per il mondo agricolo, ma anche per i cittadini in genere.

Intanto una importante novità riguarderà – ma siamo in attesa del relativo decreto Ministeriale – l’IVA agricola per la cessione di latte e di animali vivi, quindi un provvedimento di particolare interesse per il nostro territorio. Infatti gli imprenditori che operano nel regime speciale IVA detraggono – in luogo dell’IVA pagata con gli acquisti – una percentuale di compensazione sulle vendite ( in pratica trattengono una parte dell’IVA) . La novità riguarda la cessione di bovini ove la percentuale di compensazione che dovrebbe passare al 7,7% mentre salirebbe all’ 8% nella cessione di suini. Viene previsto anche l’annuncio dell’aumento della percentuale di compensazione sulle cessioni di latte, che salirebbe al 10%. Una misura che – a livello Nazionale – vale 20 milioni di euro che gli agricoltori potranno trattenere sull’IVA, quindi una reale detassazione. Però il provvedimento non è “formalmente” contenuto nella legge di stabilità che, altrettanto formalmente dichiara che il provvedimento sarà adottato successivamente “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“

1. Esenzione da IRAP per i settori agricolo e della pesca
La legge di stabilità 2016 prevede l’esclusione da IRAP per:
- I soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR (es. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all’alle¬va¬mento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal ter¬reno, ecc.);
- I soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di ter¬zi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idrau¬lico-forestali);
- Le cooperative e i loro consorzi di cui all’art. 10 del DPR 601/73 (società coo¬perative agricole e loro consorzi che esercitano l’allevamento di ani¬ma¬li con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, non¬ché la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alie¬na¬zione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti preva¬lentemente dai soci; cooperative della piccola pesca e loro consorzi).
L’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di en¬tra¬ta in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%. L’esclusione opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017).
Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento;
- le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR (es. attività di pro¬du¬zione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, quale la colti¬va¬zione di vegetali in serra, qualora la superficie coltivata, ad esempio quella dei ban¬cali, ecceda il doppio di quella del fondo, ecc.).

2. Determinazione redditi fondiari -Rivalutazione dall’anno 2016
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l’ulteriore rivaluta¬zio¬ne dei redditi dominicale e agrario disposta dall’art. 1 co. 512 della L. 228/2012 è pari al 30%, “a regime”, dal periodo d’im¬posta 2016.

3. Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali
Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%.
La deduzione compete ai soggetti che determinano la base impo¬nibile ai sen¬si degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
- alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi asso¬ciati);
- ai soggetti del settore agricolo.
La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016.

4. Aliquota dell’imposta di registro per i trasferimenti di terreni senza agevolazioni
Viene innalzato dal 12% al 15% dell’aliquota dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da:
- coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assisten¬ziale;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale.
Tali atti, dall’1.1.2016, scontano l’aliquota del 15%, con la misura minima di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50,00 euro l’una.

5. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Viene disposta l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
- del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i re¬qui¬si¬ti agevolativi (IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previ¬den¬¬ziale e assistenziale), purché il coniuge ed i parenti siano già proprie¬ta¬¬ri di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevola¬zione;
- di proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.

6. Attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale - Disciplina fiscale applicabile
Viene stabilito “a regime” che costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione:
- di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
- agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;
- di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti preva¬len¬temente dal fondo, effettuate dagli impren¬ditori agricoli.

7. Imu/Tasi
Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’ecce¬zione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Viene introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concor-dato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagrafica¬mente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile con¬cesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

A decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro¬fessionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indi¬visibile e inusucapibile.

8. Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica del-l’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipa¬zioni non qualificate.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge¬gnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipa¬zione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

9. Agevolazione prima casa
Viene disposto che l’agevolazione prima casa (che consente l’applicazione del¬l’im¬posta di registro del 2% o dell’IVA al 4% agli atti di trasferimento immo¬bi¬lia¬re a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l’acquirente sia titolare, al mo¬men¬to del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio na¬¬zio¬nale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acqui¬stato (in passato) con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.
Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio na¬zionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.
Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l’accesso all’agevolazione a chiunque fosse in possesso di un’altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto. Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abita¬zio¬ne, si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.
1.Detrazioni La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al re¬cu¬pero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.