ESONERO CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI ISCRITTI NEL 2016/2017 UNDER 40
Con la circolare n. 85/2017 l’INPS detta le disposizioni attuative relative ai soggetti con meno di 40 anni di età che si sono iscritti come coltivatori diretti o IAP nel 2017 o anche nel 2016 per le ZONE MONTANE.
1) L’esonero è riconosciuto ai CD e IAP che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 (per le zone montane e svantaggiate tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017).
2) Il beneficio riguarda le aziende con titolare dell’impresa che, alla data di iscrizione, non aveva ancora compiuto il 40° anno di età.
3) La decorrenza del beneficio è comunque fissata all’anno 2017 anche per le aziende situate in zona montana e svantaggiata e prosegue per 36 mesi dalla data di iscrizione con esonero al 100%, per i successivi 12 mesi con esonero al 66% e per ulteriori 12 mesi con esonero al 50%. Il beneficio non si estende a coloro che si iscriveranno con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
4) Il beneficio dell’esonero riguarda la contribuzione di TUTTO IL NUCLEO AZIENDALE, mentre non riguarda la contribuzione per maternità ed INAIL (circa 500€ annui per 2016 e 2017).
5) Non sono ammessi all’esonero le aziende il cui titolare infra40enne sia stato iscritto e successivamente cancellato dagli elenchi CD e IAP nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività; tale condizione viene valutata solo ed esclusivamente con riferimento ai soggetti che sono già stati titolari d’azienda precedentemente e non anche nei confronti di coloro che sono stati coadiuvanti.
6) Viene precisato che, per nuova realtà imprenditoriale va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente esistenti; l’INPS, quindi, accerterà che il nucleo del Coltivatore diretto che richiede l’ammissione al beneficio non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.
Per effettuare la domanda di esonero dei contributi bisogna rivolgersi presso i nostri uffici EPACA, dove il personale inoltrerà in modo telematico la domanda di esonero. Ricordando che la copertura di tale aiuto è con contributo in de minimis, bisognerà rivolgersi precedentemente allo Sportello Unico dell’Assessorato Agricoltura per richiedere se l’azienda abbia già utilizzato il “de minimis” e per quale importo.
APE SOCIALE
La legge di bilancio 2017 prevede una indennità assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps per i soggetti che abbiano compiuto 63 anni di età, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. E’ una misura sperimentale che entra in vigore dal 01/05/2017 e durerà sino al 31/12/2018.
Questo anticipo pensionistico è rivolto a dipendenti pubblici o privati, e autonomi e lavoratori iscritti nella gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) Disoccupati che abbiano finito da almeno 3 mesi di percepire la prestazione di disoccupazione.
2) Soggetti che assistono al momento della richiesta da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave.
3) Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
4) Dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno di determinate professioni, ad esempio: operai dell’edilizia, conduttori gru, conduttori camion e mezzi pesanti, personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, insegnati scuola dell’infanzia e educatori asili nido, facchini, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici ecc.
L’indennità è corrisposta in 12 mensilità all’anno e l’importo della rata sarà pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e comunque non superiore a 1500 euro.
I REQUISITI per ottenere l’indennità sono:
1) Almeno 63 anni.
2) Almeno 30 anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose è richiesta un anzianità minima di 36 anni.
3) Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.
4) Non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività
lavorativa anche autonoma.
L’APE è compatibile con il lavoro dipendente per un importo massimo di 8000 euro e con il lavoro autonomo per 4800 euro.
DENUNCE DI INFORTUNIO
Ricordiamo che a partire dal 23 dicembre 2015 è stato abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni e con decreto del Ministero del Lavoro e stato istituito l’obbligo di comunicare l’infortunio – sia per lavoratore autonomo che per i dipendenti – in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico ( per i propri dipendenti) o dall’evento infortunistico (per i lavoratori autonomi). Tale obbligo decorreva dal 12 aprile 2017, diciamo “decorreva” in quanto, con il decreto c.d. milleproroghe questo obbligo di comunicazione viene ulteriormente rinviato di sei mesi decorrendo, quindi dal 12 ottobre 2017. Naturalmente è stato rinviato “solo” l’obbligo di trasmissione telematica, permane – naturalmente - l’obbligo di comunicare l’infortunio all’INAIL, nelle maniere tradizionali entro i due giorni.
Il mancato adempimento prevede l’applicazione di una sanzione da 548,00 a 1.972,80 euro.
Si ricorda che l’adempimento è in capo al datore di lavoro per l’infortunio di un dipendente e al coltivatore diretto per l’infortunio dei suoi collaboratori familiari (così detti coadiuvanti).
Per l’infortunio invece occorso al COLTIVATORE DIRETTO, la ritardata denuncia dell’infortunio comporta come sanzione la perdita dell’indennità di temporanea per i giorni di ritardo.
Ricordiamo che per quanto atteso al registro infortuni lo stesso deve essere conservato fino al 22 dicembre 2019 da tutte quelle aziende che erano già operative al 22 dicembre 2015. Per le aziende nate dopo nessun obbligo di registro.
Per ulteriori informazioni e per una consulenza puntuale vi consigliamo di recarvi presso i nostri uffici EPACA nei quali verranno valutate le specifiche casistiche.