25 Novembre 2013
NUOVE NORME PER LA VENDITA DIRETTA

 Alla luce di ulteriori interpretazioni emerse recentemente da parte dell’ANCI , sottolineando l’importanza che la vendita diretta assume , sempre più, nelle nostre aziende agricole, anche ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18.5.2001, si riporta una tabella riepilogativa relativa all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli (anche di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa) da parte di aziende agricole

Modalità di vendita
 
Dove presentare la comunicazione
 
Da quando si può iniziare a vendere
 
Forma itinerante
 
Al Comune ove ha sede l’azienda di produzione
 
A decorrere dalla data di invio della comunicazione
 
Commercio elettronico
 
Al Comune ove ha sede l’azienda di produzione
 
A decorrere dalla data di invio della comunicazione

 

Non in forma itinerante su aree pubbliche
 
Al Comune in cui si intende esercitare la vendita
 
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
 
Locali aperti al pubblico
 
Al Comune in cui si intende esercitare la vendita
 
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
 
Su superfici all’aperto nello ambito dell’azienda agricola
 
Non è richiesta la comunicazione
 
Da subito

 

In occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali
 
Non è richiesta la comunicazione
 
Da subito

 

Per effettuare la vendita al dettaglio, l’azienda deve essere iscritta al Registro delle Imprese.
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo del posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con esclusione di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario.
Cosa è consentito:

  1. il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno dei locali e delle aree di vendita
  2. l’utilizzo di piani di appoggio lungo le pareti e di tavoli/sedie ecc. di dimensioni e numero congrui rispetto all’ampiezza ed alla capacita ricettiva del locale o dell’area di vendita
  3. il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato  deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita di asporto
  4. fornire posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso
  5. la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita/somministrazione

Cosa non è consentito

  1. non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto configurerebbe altrimenti un’attività di somministrazione assistita
  2. non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco
  3. no è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo
  4. è esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere
  5. non è ammesso esporre e/o consegnare all’utenza un “menù” delle consumazioni in quanto indicatore di servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione
  6. non possono essere raccolte le ordinazioni degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio,