1 Marzo 2017
PREMI COMUNITARI : ATTENZIONE ALLA CONDIZIONALITA’

I premi comunitari spettanti alle aziende agricole sono strettamente legati al rispetto delle regole relative alla gestione aziendale e gli stessi premi possono essere ridotti – fino alla totale revoca – se in caso di controllo da parte delle autorità preposte vengono rilevate situazioni non coerenti con i princìpi della condizionalità: di seguito alcune tra le più importanti norme da seguire

I principi della condizionalità si applicano alla totalità delle aziende che operano all’interno dell’unione Europea. La condizionalità comprende i criteri di gestione obbligatori per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, per la sanità e il benessere animale e la sicurezza alimentare.
I principali aspetti riguardano:

Protezione delle acque
• Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
• Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua;
• Rispetto delle procedure di autorizzazione per l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione;
• Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento derivante dall’attività agricola;
Protezione del suolo
• Copertura minimo del suolo al fine di evitare l’erosione;
• Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione del suolo;
• Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;
Biodiversità
• Conservazione degli uccelli selvatici;
• Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
• Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi, in gruppo o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli;
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
• Sicurezza alimentare;
• Divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agonistiche nella produzioni animali;
Identificazione degli animali
• Identificazione e registrazione dei suini;
• Identificazione e registrazione dei bovini, etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
• Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini;
Malattie degli animali
• Disponi per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Prodotti fitosanitari
• Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
Benessere animale
• Norme minime per la protezione dei vitelli;
• Norme minime per la protezione dei suini;
• Protezione degli animali negli allevamenti;
Mantenimento dei pascoli permanenti
• Mantenimento a livello Nazionale la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale;

E’ opportuno, inoltre, sottolineare:

Smaltimento oli macchinari:
Gli oli devono essere smaltiti attraverso l’apposito consorzio per lo smaltimento degli oli esausti.
Stoccaggio dei carburanti:
Le modalità di stoccaggio dei carburanti in agricoltura sono regolate dai decreti ministeriali 31 luglio 1934, 16 febbraio 1982 e 19 marzo 1990. Si distinguono i seguenti tipi di impianto: impianti fissi e impianti mobili.
Impianti fissi: Tutti questi impianti devono essere realizzati con un serbatoio interrato collegato a un distributore. Sia il serbatoio che il distributore devono essere omologati e l’impianto deve avere il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco. Dette norme si applicano a tutti gli impianti dotati di un sistema di erogazione indipendentemente dalla sua capacità.
Impianti mobili: Rientrano in questa categoria tutti gli impianti non interrati; questi impianti non necessitano del rilascio del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco. I requisiti da rispettare sono i seguenti: a) capacità minore a 9.000 litri, b)siano utilizzati solo per lo stoccaggio di gasolio, c) il serbatoio sia provvisto del certificato di conformità rilasciato dal Ministero dell’Interno d) il serbatoio non deve essere interrato, ma posto su un piano rialzato. Il serbatoio, in quanto mobile, deve essere ancorato al suolo tramite bulloni che ne permettano in caso di necessità la rimozione, e) sia previsto un bacino di contenimento di capacità uguale almeno alla metà di quello del serbatoio posto al di sotto di questo f) il serbatoio deve essere protetto dagli agenti atmosferici da una tettoia in materiale incombustibile, g) il serbatoio deve avere posizionato su di una platea impermeabile e incombustibile, h) il serbatoio deve essere dotato di messa a terra elettrica, i) esista una distanza dagli edifici di almeno 3 metri, j) che l’area circostante il serbatoio sia sgombra e priva di vegetazione, k) nelle vicinanze del serbatoio devono essere disponibili tre estintori portali da 6 kg a polvere per i quali va eseguita la regolare manutenzione.
Ricordiamo in fine che il gasolio può essere trasportato solamente con serbatoi per trasporto carburante omologati. Le taniche possono essere utilizzate per il trasporto e lo stoccaggio.

Deiezioni:
Il DL 152/99 prevede un apporto massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro da apportarsi in periodo idoneo. E’ obbligatorio avere delle concimaie impermeabili per la maturazione del letame, in quanto il letame fresco non può essere usato per la concimazione. Una volta maturo il letame può essere utilizzato per la concimazione o stoccato in maniera provvisoria. Il liquame deve sempre essere stoccato in bacini impermeabili . Lo spargimento del liquame è vietato dal 15 dicembre al 28 febbraio, salvo deroghe stabilite caso per caso. Lo spargimento del liquame è inoltre vietato sui terreni innevati e/o gelati.

Prodotti fitosanitari:
I contenitori dei prodotti fitosanitari vanno opportunamente trattati dall’azienda agricola e quindi smaltiti. Il quaderno di campagna, per la Valle d’Aosta è predisposto dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. E’ formato da tre parti: registro dei trattamenti, che deve essere compilato da tutti i produttori agricoli, registro di magazzino e scheda delle concimazioni, questi ultimi due devono essere compilati solamente dei produttori che aderiscono ai pagamenti agro ambientali.
Tutti i produttori che aderiscono ai pagamenti agro ambientali sono tenuti, dal 2009, a far verificare il corretto funzionamento delle attrezzature per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari. Questa verifica va fatta da un tecnico o da una struttura specializzata. Questi a controllo eseguito devono rilasciare un attestato di conformità che va conservato ed esibito in caso di verifica. I produttori che non aderiscono ai pagamenti agro ambientali dovevano provvedere entro il 2016.

Tracciabilità:
Tutti i produttori sono obbligati a mantenere una traccia delle lavorazioni dei propri prodotti sia che questi siano direttamente destinati al consumo umano: latte, formaggi, carne, uova, granaglie, frutta, verdura, uva, vino ecc. che destinati al consumo animale: foraggi, paglia, granaglia ecc... Tutti i produttori di cui sopra sono tenuti a compilare appositi registri riportanti le produzioni con relativi lotti di produzione e le certificazioni dei prodotti utilizzati per la produzione: fieno di produzione aziendale, fieno acquistato, mangime, integratori alimentari, concimi aziendali ed extra aziendali ecc…