3 Agosto 2016
REGIONE: NUOVE NORME DI FLESSIBILITA’ PER IL SETTORE ZOOTECNICO

L'attività agricola nettamente prevalente nella regione è quella zootecnica, finalizzata in gran parte alla produzione della Fontina, formaggio inserito tra i prodotti DOP dell'Unione Europea, le cui indiscusse qualità sono strettamente legate all'ambiente in cui viene prodotto. Il patrimonio bovino valdostano conta circa 34.000 capi. Il numero di allevamenti presenti sul territorio valdostano risulta di circa 1.500 unità e produce oltre l'80% della Produzione Lorda Vendibile agricola dell'intera Regione. La tendenza degli ultimi anni è quella di una graduale ma costante diminuzione degli allevamenti, soprattutto in alcune zone come i comuni limitrofi del capoluogo e nei grandi comuni della Bassa Valle. Per contro, la consistenza media degli allevamenti (20 capi/azienda) tende a crescere, mantenendo sostanzialmente invariato il numero totale di capi.
L'organizzazione tipica dell'azienda zootecnica valdostana è quella che prevede più corpi fondiari distribuiti nell'azienda di fondo valle, nel "mayen" e nell'alpeggio.
Sulla base di tali presupposti, si è sentito l’esigenza di introdurre alcune misure di flessibilità al fine di contenere i costi di produzione, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei criteri di salvaguardia della sicurezza alimentare e della sanità e benessere animale.

Si elencano di seguito le misure introdotte dagli articoli 5, 6 e 7 del DDL.

L’articolo 5 introduce alcune misure di flessibilità in alpeggio per la filiera lattiero casearia come:
• la possibilità della vendita diretta di forme intere o prodotti porzionati nei locali di stagionatura e di trasformazione in momenti diversi dalle fasi di produzione, in uno spazio appropriato e debitamente segnalato,
• la possibilità di deposito e conservazione degli alimenti necessari per il personale dell’alpeggio nel locale di deposito e di stagionatura,
• la possibilità dell’utilizzo in alpeggio, che lavorano esclusivamente il latte proveniente dagli animali dell’alpeggio stesso, di latte crudo anche se non sottoposto ai controlli periodici per cellule somatiche e carica batterica, previsti dall’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni,
• la possibilità di convogliare il siero di latte in concimaia,
• la possibilità di registrare ai sensi del reg. CE 852/2004, nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantità di latte, parti della struttura abitativa, intesa anche come parti della struttura produttiva, per la produzione di formaggi per la vendita diretta nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico degli enti locali competente per territorio.
L’articolo 5, inoltre, autorizza il trasporto promiscuo di animali vivi di proprietà di diversi allevatori sui mezzi di trasporto nell’ambito del territorio regionale, purchè gli autoveicoli utilizzati rispondano ai requisiti previsti dall’allegato I, capo II, del regolamento (CE) n. 1/2005 e il trasportatore abbia frequentato un corso di formazione, e la possibilità per gli operatori della produzione primaria e post primaria di nominare un consulente tecnico che li assista durante gli audit effettuati dall’autorità competente locale.

L’articolo 6 prevede le seguenti misure:
• reintroduce la pratica della macellazione domiciliare uso familiare delle specie suine, delle specie ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (età inferiore a 18 mesi) e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi; queste ultime due specie devono appartenere ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE. E’ previsto un limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. La macellazione a domicilio è autorizzata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e del possesso del certificato di idoneità alla macellazione e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, assicurando il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo nell’ambito familiare, previa visita sanitaria post mortem favorevole, e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico.
• autorizza, con le stesse modalità della macellazione domiciliare, la macellazione d’urgenza a domicilio, previo esito negativo agli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica condotti in modo sistematico.
• autorizza il trasporto dei residui di macellazione e delle carcasse degli animali sino al più vicino impianto autorizzato di raccolta sui mezzi di trasporto appartenenti all’azienda, senza ulteriori oneri autorizzativi e a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.
Le disposizioni applicative di tale articolo verranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta regionale.

L’articolo 7 porta a 24 mesi i 12 mesi previsti dalla legge regionale 4/2012 per le prove di mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne da IBR, ciò in linea con la decisione CE 2004/558 e l’ottenimento nel 2015 da parte della Regione della qualifica di territorio indenne da IBR.