21 Febbraio 2012
RIFIUTI: Niente oneri ambientali per il trasporto di rifiuti entro i dieci km e SISTRI slitta ancora

Risolvendo, seppure parzialmente, alcuni dei problemi legati al trasporto di rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli tra fondi spesso limitrofi, passando per la pubblica via, il decreto legge in materia di semplificazioni pubblicato in gazzetta ufficiale (articolo 28 del D.L. 9 febbraio 2012) prevede che non è considerato trasporto, ai sensi del “codice ambientale”, il trasporto dei propri rifiuti da un fondo appartenente alla medesima azienda agricola, quando la distanza tra i fondi non sia superiore a dieci chilometri o verso il sito della cooperativa agricola di cui si è soci.  
La disposizione, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, risulta  migliorata rispetto a quella discussa inizialmente in sede di Consiglio dei Ministri, in cui le semplificazioni erano limitate a trasporti effettuati fino ad un chilometro di distanza.
A partire dal 10 febbraio, quindi, le imprese agricole possono trasportare i propri residui per distanze fino a dieci chilometri, senza dover adempiere agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme in materia di trasporto dei rifiuti, dimostrando che stanno andando verso la messa a dimora dei rifiuti in un deposito temporaneo, normalmente situato presso la sede aziendale.
Il decreto legge integra anche la definizione di deposito temporaneo, prevedendo che si consideri tale, oltre al luogo di produzione dei rifiuti, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci. Le medesime semplificazioni, quindi, sono riconosciute agli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti verso la sede della cooperativa agricola di cui sono soci.
Inoltre, cambiano ancora i termini di operatività del Sistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti. E’ l’effetto del voto di fiducia al Senato sul disegno di legge di conversione del dl del 29 dicembre 2011 n. 216, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".                                                       
L’articolo 13 del decreto legge - che già aveva già spostato dal 9 febbraio 2012 al  2 aprile 2012 la data di avvio dell'operatività del sistema per le imprese con più di dieci dipendenti – è stato, infatti, modificato, prevedendo uno slittamento ulteriore fino al 30 giugno 2012.
Ma anche per le piccole imprese produttrici di rifiuti pericolosi che non abbiano più di dieci dipendenti è stata disposta una proroga. In questo caso il sistema non può entrare in  operatività prima del 30 giugno 2012, essendo necessaria la previa approvazione di uno specifico decreto ministeriale che disciplini la data di avvio e le modalità.
Nella norma resta confermata la proroga fino al 2 luglio 2012 del regime di esonero dall'iscrizione previsto dall’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, previsto per le imprese agricole che conferiscono fino a 100 kg l'anno di propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.