LE PRINCIPALI REGOLE
L’imprenditore agricolo che per la prima volta vuole assumere, dovrà – preliminarmente – presentare (tramite i nostri uffici) all’Inps la denuncia aziendale e all’Inail l’autorizzazione alla tenuta e stampa del Libro Unico del Lavoro.
Le assunzioni devono essere comunicate in via telematica al Centro per l’Impiego entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio dell’attività. A nulla rilevano eventuali giornate di domenica o festivi. Contestualmente il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore la lettera di assunzione. Con cadenza mensile il datore di lavoro dovrà poi redigere la busta paga ed il Libro Unico. Quest’ultimo, vidimato e numerato dall’Inail previa autorizzazione di cui sopra, conterrà, oltre al numero di autorizzazione, la data e l‘ora di stampa, tutti i dati retributivi, contributivi, fiscali e le giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente. Il termine per la stampa del Libro Unico è fissata alla fine del mese successivo a quello di riferimento (es: Il Libro Unico di Gennaio va stampato entro la fine di Febbraio).
A seguito dell’elaborazione della busta paga dovranno poi essere eseguiti i pagamenti dei salari, secondo quanto previsto dalla contrattazione in vigore.
Sempre attraverso la busta paga, il datore di lavoro determinerà l’imposta a carico del lavoratore e la verserà all’Erario in qualità di “sostituto d’imposta”, entro il 16 del mese successivo al pagamento dei salari. Diversa è – invece – la procedura per il versamento dei contributi previdenziali: con cadenza trimestrale il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps, tramite la denuncia DMAG, le giornate e le retribuzioni percepite dai lavoratori nel trimestre in esame.
Al termine del rapporto di lavoro – per la nostra realtà in maggioranza stagionale – nulla dovrà essere comunicato agli Enti competenti se il giorno di cessazione del rapporto di lavoro è quello effettivo già comunicato, in via previsionale, all’atto dell’assunzione; se invece la data di licenziamento non corrisponde dovrà essere eseguita la relativa comunicazione entro 5 giorni dall’effettivo licenziamento. A tal proposito ricordiamo che, da Marzo 2016, è cambiata la disciplina delle dimissioni e risoluzioni consensuali che ora, per il tramite del Patronato EPACA, devono obbligatoriamente essere inviate telematicamente alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
LAVORO NERO – NUOVA MAXISANZIONE
Il Dlgs 151/2015 (c.d. decreto semplificazioni) ha modificato la disciplina della c.d. “maxisanzione lavoro nero”, cioè la sanzione comminata dagli organi di vigilanza a seguito di accesso ispettivo dal quale emergano lavoratori impiegati e non regolarmente assunti.
Con la vecchia normativa la maxisanzione prevedeva, accanto ad una cifra fissa, una quota per ogni giornata di lavoro nero accertata.
La nuova disciplina ha, di fatto, eliminato la parte variabile legata alle giornate di lavoro nero accertato e per contro ha introdotto una sorta di sanzione progressiva ovvero:
- Da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di lavoro effettivo;
- Da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da trentuno a sessanta giorni di lavoro effettivo;
- Da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre i sessanta giorni di lavoro effettivo;
La maxisanzione torna diffidabile per cui, in caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento, il datore di lavoro viene ammesso al pagamento del minimo previsto.
La diffida è subordinata alla stipula di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi (al netto del periodo di lavoro prestato “in nero”).
In caso di impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno o di lavoratori minori la maxisanzione non è diffidabile e viene aumentata del 20% (oltre alla rilevanza penale che tale condotta assume).
La maxisanzione assorbe le sanzioni relative alla tardiva comunicazione di assunzione al Centro per L’impiego e alla mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione, nonché alle violazioni in materia di Libro Unico, prima oggetto di sanzioni aggiuntive.
DEPENALIZZAZIONE MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS
Il Dlgs 15/01/2016 n. 8, ha declassato il reato di mancato versamento dei contributi previdenziali, per la quota corrispondente alle ritenute operate nei riguardi dei lavoratori dipendenti.
Se prima tale disposizione prevedeva la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a euro 1.032,00 con il nuovo impianto normativo la sanzione penale permane solamente nel caso in cui l’importo dei contributi omessi sia superiore ai 10.000 euro annui. In caso contrario viene introdotta “solamente” una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Viene inoltre data possibilità al datore di lavoro di evitare la sanzione penale o amministrativa (a seconda dei casi) se provvede al versamento di quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
I VOUCHER
Di interesse le procedure agevolative stabilite da alcuni anni – prima per il solo settore agricolo e poi estese anche a tutti gli altri settori produttivi – attraverso l’utilizzo dei voucher lavoro. Naturalmente si tratta di uno strumento che interviene a sostegno delle aziende che devono avvalersi di manodopera per lo svolgimento di attività occasionali e di breve durata. L’attuale normativa – relativa al settore agricolo - differenzia i requisiti per accedere allo strumento in relazione al volume d’affari dell’azienda e più precisamente: per le aziende agricole con volume d’affari inferiore ai 7mila euro non vi sono restrizioni né in relazione ai soggetti che si possono “assumere” né in relazione al tipo di attività che gli stessi andranno a svolgere, mentre per le aziende agricole con volume d’affari superiore ai 7mila euro i lavoratori potranno essere esclusivamente pensionati, studenti con meno di 26 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e soggetti percettori di prestazioni a sostegno del reddito (es: disoccupazione, cassa integrazione guadagni) e le attività svolte dovranno essere esclusivamente a carattere stagionale. E’ appena il caso di ricordare che i datori di lavoro che usufruiscono dei Voucher devono essere – comunque – in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
LA SICUREZZA
Ribadiamo nuovamente la rilevanza, in ambito lavoristico, degli obblighi in ambito di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e, a tal proposito, ricordiamo che il Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ha ulteriormente esteso il campo di applicazione della normativa, includendone anche i voucher e le prestazioni occasionali. Desideriamo sottolineare come le norme relative al lavoro e alla sicurezza negli ambienti di lavoro siano molto rigide ed il mancato rispetto delle stesse sia subordinato a sanzioni elevate e, se del caso, anche a procedure penali.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Anche il titolare di azienda agricola che non ha dipendenti, ha comunque, due obblighi rispetto alla sicurezza sul lavoro, ovvero si deve munire dei “DPI” – dispositivi di protezione individuale – che sono quegli strumenti che permettono la protezione operativa, a seconda delle lavorazioni, e che sono i guanti – di vario tipo – le scarpe specifiche, gli occhiali e le maschere di protezione, le cuffie antirumore, tute adeguate, ecc. ecc. Il secondo obbligo è quello di utilizzare sempre macchinari ed attrezzi “ a norma” che non siano stati modificati rispetto all’uscita dalla fabbrica.
LAVORO DI PARENTI E SCAMBIO DI MANODOPERA
Ricordiamo inoltre che è consentito il lavoro – meramente occasionale, di breve periodo e gratuito – tra parenti e affini sino al quarto grado (compreso il coniuge) del coltivatore diretto. Inoltre il codice civile e gli usi della Valle d’Aosta prevedono la possibilità di scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli naturalmente sempre per lavorazioni temporanee e limitate.