Dopo un iter travagliato è stata pubblicata la legge del 12 dicembre 2016 numero 238 che disciplina in maniera organica la coltivazione della vite e la produzione e commercializzazione del vino. Si tratta di un atto lungamente atteso dal settore. Le principali novità riguardano:
Art. 8. In tema di schedario vitivinicolo viene introdotto un importante principio che limiterà gli effetti negativi del periodico “refresh” assicurando la certezza dei dati in esso inseriti specie ai fini del calcolo delle rese massime per le produzioni a Do/Ig.
Art. 9. Sono state reintrodotte semplificazioni a favare degli stabilimenti produttivi con capacità inferiori a 100 hl per quanto riguarda le planimetrie di cantina.
Art. 13 : I produttori di vino fino a 1000 hl avranno a disposizione 90 giorni anziché 30 per la gestione dei sottoprodotti di vinificazione.
Art. 31 : viene introdotta la menzione “gran selezione” con la quale sarà più facile rendere riconoscibili e valorizzare i vini ottenuti dalla vinificazione delle uve raccolte sui vigneti direttamente condotti dal produttore.
Art. 34: viene portato a tre campagne (erano 4) il periodo minimo di non utilizzo di una DO/IG per poter richiederne la cancellazione.
Art. 44: sono specificate le modalità per indicare con maggiore specificazione la collocazione geografica dell’azienda e dei vigneti, eliminando il rischio di sanzioni per l’indicazione di nomi geografici anche tutelati come denominazioni di origine.
Art. 45: Si chiarisce che per i vini a DO o IG, etichettati con due o più varietà, le varietà possono essere menzionate solo se presenti in percentuale non inferiore al 15%. La previsione costituisce una importante regola per la corretta informazione dei consumatori, per non fare utilizzare nomi di vitigni pregiati, particolarmente attrattivi, non effettivamente presenti in quantità adeguata (come si è verificato in questo ultimo periodo per Pinot Grigio e Vermentino).
Art. 48: per quanto riguarda i contrassegni di stato per i vini viene aperta la possibilità che gli stessi siano stampati anche da tipografie autorizzate oltre che dal Poligrafico dello Stato. Viene confermata la possibilità per i vini a Igt e Doc che non impiegano il contrassegno di utilizzare altri sistemi di tracciabilità alternativi (codice alfanumerico, QR code ecc)
Art. 58: sono inserite due importanti semplificazioni; la prima per i produttori con produzioni fino a 50hl, per quanto riguarda gli obblighi di tenuta dei registri di cantina cha amplia la portata del Decreto Legge “Campolibero” n°91 del 8 agosto 2013 e la seconda interesserà tutti i produttori rendendo più agevole l’avvio del processo di dematerializzazione dei registri di cantina, il cui obbligo parte dal 1° gennaio 2017, semplificando le modalità per usufruire di una tempistica più adeguata.
Art. 59: E’ stata recepito il principio di semplificazione, fortemente sostenuto da Coldiretti e già presente nella proposta di Legge Oliverio, che impernia nel SIAN la gestione di tutti gli adempimenti, costituendo lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti. La previsione di quello che possiamo a tutti gli effetti definire “sportello unico degli adempimenti” per i produttori rafforza il processo già avviato con la dematerializzazione e massimizza il processo di semplificazione con vantaggi immediati in termini di riduzione di tempi e costi per i produttori e per tutti gli altri soggetti coinvolti anche pubblici.
Art. 68: È stata recepita la proposta fortemente voluta da Coldiretti di rendere pubblici sul sito internet dell’Agenzia delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità. Inoltre è prevista la possibilità per il consumatore di accedere ai dati dell’imbottigliatore (nome, indirizzo) quando non è espressamente indicato in chiaro ma come spesso avviene con un codice sostitutivo.
Art. 69-86: In tema di sanzioni viene inserito il nuovo istituto del ravvedimento operoso. Continuerà ad applicarsi la diffida e il pagamento in misura ridotta disciplinati da norme orizzontali pertanto non riprodotte nel testo. Sono state diffusamente recepite le proposte di Coldiretti per differenziare le sanzioni in relazione alla reale gravità e pericolosità sociale delle violazioni anche operando sulle soglie di tolleranza (si veda in particolare il comma 1 dell’art. 79). All’art. 69 sono state inserite le sanzioni in caso di mancato uso (entro i tre anni previsti dalla norma UE) delle autorizzazioni per nuovi impianti con importi da 500 a 1500 euro per ettaro, oltre che all’esclusione dalle misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno. Nello stesso articolo è stato inserito una formulazione fortemente condivisa da Coldiretti che consentirà di evitare l’applicazione delle sanzioni per piccole superfici di scostamento nei casi di allineamento delle superfici (5% fino a 5000 mq). All’art. 73 viene inserita una sanzione specifica (da 3000 a 18000 euro) per chi non indica, o indica in maniera difforme o tale da evocare una origine diversa, la designazione di origine.
27 Gennaio 2017
TESTO UNICO SUL VINO: LE PRINCIPALI NOVITA’